IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista  la  direttiva  2001/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 27  giugno  2001,  concernente  la  valutazione  degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/851,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE) 2018/852,  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1994/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale; 
  Vista la legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante  delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea  2018  e,  in
particolare, l'articolo 16; 
  Visto il decreto legislativo 3  settembre  2020,  n.  116,  recante
attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che  modifica  la  direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti  e  attuazione  della  direttiva  (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli  imballaggi  e  i
rifiuti di imballaggio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31, comma 5; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 16 settembre 2022; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 12 ottobre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la comunicazione ai sensi  dell'articolo  5  della  direttiva
(UE) 2015/1535,  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9
settembre 2015, effettuata con nota del 23 settembre 2022; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 21 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza  e
del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di  concerto
con  i  Ministri   degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle
imprese e del made in Italy e della salute; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  -  Parte  IV
  Norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei  siti
  inquinati - Titolo I Gestione dei rifiuti  -  Capo  I  Disposizioni
  generali. 
 
  1. All'articolo 178-bis del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) al primo periodo, le parole «, anche su istanza  di  parte,»
sono  soppresse  e  dopo  le  parole  «responsabilita'   estesa   del
produttore» sono inserite le  seguenti:  «di  cui  all'articolo  183,
comma 1, lettera g-bis) del presente decreto»; 
      2) al secondo periodo, le parole «l'accettazione  dei  prodotti
restituiti»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «un   sistema   di
restituzione dei prodotti dopo l'utilizzo», le  parole  «che  restano
dopo l'utilizzo di tali prodotti e» sono sostituite  dalle  seguenti:
«derivanti dagli stessi nonche'», e le parole «nonche'  misure  volte
ad  assicurare  che  qualsiasi  persona  fisica   o   giuridica   che
professionalmente sviluppi, fabbrichi,  trasformi,  tratti,  venda  o
importi prodotti  (produttore  del  prodotto)  sia  soggetto  ad  una
responsabilita' estesa del produttore. Sono fatte salve le discipline
di responsabilita' estesa del produttore di cui agli articoli  217  e
seguenti del presente decreto» sono soppresse; 
    b) al comma 2, e' premesso il seguente periodo: «Sono fatte salve
le discipline di responsabilita' estesa  del  produttore  di  cui  al
titolo II e al titolo III del presente decreto.». 
  2. All'articolo 178-ter, comma 9, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  il  bilancio»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni  anno  il
bilancio», le parole «entro il 31 ottobre di ogni anno una relazione»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 maggio di ogni anno  una
relazione», le parole «entro il 31 ottobre di  ogni  anno  un  piano»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre di  ogni  anno
un piano» e, le parole «entro il 31 ottobre di ogni  anno  l'entita'»
sono sostituite dalle seguenti: «entro il  31  maggio  di  ogni  anno
l'entita'». 
  3.  All'articolo  182-bis,  comma  1,  lettera  a),   del   decreto
legislativo n. 152 del 2006, la  parola  «del»  e'  sostituita  dalle
seguenti: «derivanti dal». 
  4. All'articolo 182-ter, comma 6, del decreto  legislativo  n.  152
del 2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a): 
      1)   le   parole   «recuperabili   mediante   compostaggio    e
biodegradazione» sono soppresse; 
      2) le parole «gli altri» sono sostituite dalla seguente: «i»; 
      3) dopo le parole «dagli imballaggi» sono inserite le seguenti:
«se in  materiale  plastico,  recuperabili  mediante  compostaggio  e
biodegradazione»; 
    b) la lettera c) e' soppressa. 
  5. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo  n.  152  del
2006, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera b-ter), punto 6-bis, la parola «o» e'  sostituita
dalle seguenti: «nonche' quelli»; 
      b) alla lettera b-quinquies), le parole «e il riciclaggio» sono
sostituite dalle seguenti: «e di riciclaggio»; 
      c) alla  lettera  b-sexies),  le  parole  «o  i  rifiuti»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «e  i  rifiuti»  e  dopo  le  parole  «e
demolizione» sono inserite  le  seguenti:  «prodotti  nell'ambito  di
attivita' di impresa»; 
      d) dopo la lettera d-bis), e' inserita la seguente: 
        «d-ter) «rifiuti accidentalmente pescati»:  rifiuti  raccolti
dalle reti durante le operazioni di pesca;». 
  6. All'articolo 184-ter del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3-sexies, le parole  «31  dicembre»  sono  sostituite
dalle seguenti: «31 gennaio»; 
    b) al comma 3-septies, dopo le parole «registro nazionale per  la
raccolta  delle   autorizzazioni   rilasciate   e   delle   procedure
semplificate» e' inserita la seguente: «(RECER)». 
  7. All'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del  2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, lettera e), dopo le  parole  «ad  eccezione»  sono
inserite le seguenti: «dei rifiuti prodotti dai materiali  che  hanno
avuto contatto con materiale esplosivo e»; 
    b) al comma 4-bis, dopo le parole «in disuso»  sono  inserite  le
seguenti: «e qualunque tipologia di rifiuto  prodotto  dai  materiali
che hanno avuto contatto con materiale esplosivo». 
  8.  All'articolo  188,  comma  5,  secondo  periodo,  del   decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «dell'avvenuto» sono sostituite
dalle seguenti: «dell'avvio a recupero o». 
  9. All'articolo 188-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1)  al  primo  periodo,   le   parole   «istituito   ai   sensi
dell'articolo  6  del  decreto-legge  14  dicembre  2018,   n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e
gestito con il supporto tecnico  operativo  dell'Albo  nazionale  dei
gestori di cui all'articolo 212» sono soppresse; 
      2) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Il Registro
elettronico nazionale per la tracciabilita' dei  rifiuti  e'  gestito
direttamente  dal   Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica, con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei
gestori di cui all'articolo 212.»; 
      3) al secondo periodo dopo la parola «forestali» sono  aggiunte
le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il decreto  di
cui al terzo periodo, sono determinati gli importi dovuti a titolo di
diritti di segreteria e di contributo, da aggiornare ogni  tre  anni,
nonche' le modalita' di versamento.»; 
    b) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
      «3-bis. Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei
rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e  le  imprese
che  raccolgono   o   trasportano   rifiuti   pericolosi   a   titolo
professionale  o  che  operano  in  qualita'   di   commercianti   ed
intermediari di rifiuti  pericolosi,  i  Consorzi  istituiti  per  il
recupero e  il  riciclaggio  di  particolari  tipologie  di  rifiuti,
nonche', con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui
all'articolo 189, comma 3, sono  tenuti  ad  iscriversi  al  Registro
elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.»; 
    c) al comma 4: 
      1) alla lettera b), le parole «comma  3,  dell'articolo  6  del
decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3-bis» e la parola  «partecipazione»  e'  sostituita
dalla seguente: «iscrizione»; 
      2)  alla  lettera  c),  le  parole  «nonche'  dei  dati»   sono
sostituite dalle seguenti: «comprensivi dei dati di cui  all'articolo
193, comma 1, lettera d),»; 
      d) al  comma  5,  le  parole  «comma  3,  dell'articolo  6  del
decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 3-bis del presente articolo»; 
      e) al comma 6,  le  parole  «comma  2»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «comma 4»; 
      f) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis.  L'iscrizione  al  Registro   elettronico   nazionale
comporta il versamento di un diritto di segreteria e di un contributo
annuale, al fine di assicurare l'integrale  copertura  dei  costi  di
funzionamento del sistema. Con i decreti di cui ai commi 1 e 2,  sono
determinati gli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria e di
contributo, da aggiornare ogni tre  anni,  nonche'  le  modalita'  di
versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede  con  i  proventi
derivanti dai diritti di segreteria e con il contributo annuale,  che
sono versati ad apposito capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»; 
      g) al comma 7, le parole «del decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
  10. All'articolo 190 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, dopo le parole «quantita' prodotta» sono  inserite
le seguenti: «o trattata» e dopo  le  parole  «preparazione  per»  e'
inserita la seguente: «il»; 
    b) al comma 2, secondo periodo, le parole «del suddetto  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «dei modelli contenuti  nel  suddetto
decreto» 
    c) al comma 3, lettera a), la  parola  «iniziali»  e'  sostituita
dalle seguenti: «di rifiuti»; 
    d) al comma 6: 
      1) all'alinea, dopo le parole «delle seguenti  modalita'»  sono
inserite le  seguenti:  «,  che  sono  valide  anche  ai  fini  della
comunicazione al catasto di cui all'articolo 189»; 
      2) alla lettera b), l'ultimo periodo e' soppresso. 
  11. All'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo n.  152  del
2006, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Non e' comunque
consentito  derogare  alle  disposizioni  contenute  nel  codice  dei
contratti  pubblici  nell'ambito  dell'affidamento  di   servizi   di
gestione integrata dei rifiuti urbani.». 
  12. All'articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    b) al comma 4, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    c) al comma 5, le parole  «del  decreto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dei modelli contenuti nel decreto»; 
    d) al comma 6, le parole «alle  norme  vigenti»  sono  sostituite
dalle seguenti: «a tutte le norme vigenti»,  e  dopo  le  parole  «in
materia» sono inserite le seguenti: «, comprese, in  particolare,  le
disposizioni in materia di trasporto di merci pericolose su strada  e
quelle di pubblica sicurezza». 
  13. All'articolo 193-bis,  comma  2,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo n. 152 del 2006 le parole «di trasporto» sono  sostituite
dalle seguenti: «di deposito». 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni d legge modificate o alle  quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.» 
              -  L'art.  87  Cost.  conferisce,   tra   l'altro,   al
          Presidente della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              -  L'art.  117  Cost.  stabilisce   che   la   potesta'
          legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel
          rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              - La legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al  Governo
          per il riordino, il coordinamento  e  l'integrazione  della
          legislazione in materia  ambientale  e  misure  di  diretta
          applicazione) e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          dicembre 2004, n. 302, S.O. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  S.O.,
          cosi' recita: 
              «Art.  14 (Decreti  legislativi).  -   1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              -  Il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.   112
          (Conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
          Stato alle regioni ed agli enti locali, in  attuazione  del
          capo I della legge 15 marzo  1997,  n.  59)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. 
              - La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente  la  valutazione
          degli   effetti   di   determinati   piani   e    programmi
          sull'ambiente, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 2001,
          n. L 197. 
              - La direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva
          2008/98/  CE  relativa  ai  rifiuti,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - La direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva
          1994/62/ CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2018, n. L 150. 
              - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152  (Norme
          in  materia  ambientale),  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  16  della  legge  4
          ottobre 2019, n. 117 (Delega al Governo per il  recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di delegazione  europea  2018),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  18  ottobre  2019,  n.
          245: 
                «Art.  16   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la
          direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva
          (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/ CE  sugli
          imballaggi e i rifiuti di imballaggio). - 1. Nell'esercizio
          della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018,
          e della direttiva (UE) 2018/852 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 30 maggio 2018, il Governo e'  tenuto  a
          seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali  di
          cui all'art.1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri
          direttivi specifici: 
                a) riformare il sistema di responsabilita' estesa del
          produttore,  in  attuazione  delle  disposizioni   di   cui
          all'art. 1 della direttiva (UE) 2018/851 e all'art.1  della
          direttiva  (UE)  2018/852,  nel  rispetto  delle   seguenti
          indicazioni: 
                  1) procedere al riordino dei principi  generali  di
          riferimento nel rispetto degli obiettivi ambientali,  della
          tutela della  concorrenza  nonche'  del  ruolo  degli  enti
          locali; 
                  2)    definire    i    modelli    ammissibili    di
          responsabilita' estesa per  i  sistemi  di  gestione  delle
          diverse filiere  e  stabilire  procedure  omogenee  per  il
          riconoscimento; 
                  3) prevedere una disciplina sanzionatoria per  ogni
          soggetto obbligato della filiera; 
                  4) definire la natura  del  contributo  ambientale,
          l'ambito di applicazione e le modalita'  di  determinazione
          in relazione alla copertura dei costi di gestione,  nonche'
          prevedere adeguati sistemi di garanzia; 
                  5)  nel  rispetto  del  principio  di  concorrenza,
          promuovere  l'accesso  alle  infrastrutture   di   raccolta
          differenziata  e  selezione  da  parte   dei   sistemi   di
          responsabilita'  estesa  autorizzati,  in   condizioni   di
          parita'  tra  loro,  ed  estendere  l'obbligo  di  raccolta
          all'intero   anno   di    riferimento,    indipendentemente
          dall'intervenuto conseguimento dell'obiettivo fissato; 
                  6)  prevedere,  nell'ambito  della  responsabilita'
          estesa, l'obbligo di sviluppare attivita' di  comunicazione
          e di informazione univoche, chiare  e  immediate,  ai  fini
          della  promozione  e  dello  sviluppo  delle  attivita'  di
          raccolta differenziata, di riutilizzo  e  di  recupero  dei
          rifiuti; 
                  7)  disciplinare  le  attivita'  di   vigilanza   e
          controllo sui sistemi di gestione; 
                  8) prevedere sanzioni  proporzionate  in  relazione
          agli obiettivi di riciclo definiti a  livello  nazionale  e
          dell'Unione europea; 
                b)   modificare   ed   estendere   il   sistema    di
          tracciabilita'  informatica  dei  rifiuti  assolvendo  alle
          seguenti funzioni: 
                  1) consentire, anche attraverso l'istituzione di un
          Registro elettronico nazionale, la trasmissione,  da  parte
          degli enti e delle imprese  che  producono,  trasportano  e
          gestiscono  rifiuti  a  titolo  professionale,   dei   dati
          ambientali  inerenti  alle   quantita',   alla   natura   e
          all'origine dei rifiuti prodotti e gestiti e dei  materiali
          ottenuti  dalle   operazioni   di   preparazione   per   il
          riutilizzo, dalle operazioni  di  riciclaggio  e  da  altre
          operazioni di recupero. I costi del Registro sono  posti  a
          carico degli operatori; 
                  2) garantire l'omogeneita'  e  la  fruibilita'  dei
          dati,  mediante  specifiche  procedure  per  la  tenuta  in
          formato digitale dei registri  di  carico  e  scarico,  dei
          formulari di trasporto e del catasto dei  rifiuti,  per  la
          trasmissione dei  relativi  dati  al  Registro  elettronico
          nazionale,  anche  al  fine  di  conseguire   una   maggior
          efficacia delle attivita' di controllo; 
                  3) agevolare l'adozione di politiche di sviluppo  e
          di analisi di sostenibilita' ambientale  ed  economica  per
          migliorare   le   strategie   di   economia   circolare   e
          l'individuazione dei fabbisogni di impianti collegati  alla
          gestione dei rifiuti; 
                  4) perseguire  l'obiettivo  della  riduzione  degli
          oneri  amministrativi  a  carico  delle  imprese   in   una
          prospettiva di semplificazione e di proporzionalita'; 
                  5) garantire l'acquisizione dei dati relativi  alle
          autorizzazioni in  materia  di  gestione  dei  rifiuti  nel
          Registro elettronico nazionale; 
                  6)   procedere   alla   revisione    del    sistema
          sanzionatorio relativo agli adempimenti di  tracciabilita',
          secondo criteri di adeguatezza  e  di  proporzionalita'  in
          funzione dell'attivita'  svolta,  della  pericolosita'  dei
          rifiuti e delle dimensioni dell'impresa; 
                  7) garantire l'accesso al Registro  elettronico  in
          tempo reale da parte di  tutte  le  autorita'  preposte  ai
          controlli; 
                c) riformare il sistema  delle  definizioni  e  delle
          classificazioni, di cui agli articoli 183, 184  e  218  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  in  attuazione
          delle disposizioni di cui  all'art.  1,  numero  3),  della
          direttiva (UE) 2018/851 e  all'art.  1,  numero  2),  della
          direttiva  (UE)  2018/852,  e  modificare   la   disciplina
          dell'assimilazione dei rifiuti speciali ai  rifiuti  urbani
          in modo tale da garantire uniformita' sul piano nazionale; 
                d)   razionalizzare   e   disciplinare   il   sistema
          tariffario al fine  di  incoraggiare  l'applicazione  della
          gerarchia dei rifiuti, ai sensi dell'art. 4,  paragrafo  3,
          della direttiva 2008/98/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 19 novembre 2008, di attuare le disposizioni
          di cui all'allegato IV-bis  alla  medesima  direttiva  (UE)
          2008/98/CE nonche'  di  garantire  il  perseguimento  degli
          obiettivi previsti dalle disposizioni di  cui  all'art.  1,
          numero 12), della direttiva  (UE)  2018/851,  nel  rispetto
          delle seguenti indicazioni: 
                  1)   prevenire   la   formazione    dei    rifiuti,
          incentivando  comunque  una  gestione  piu'  oculata  degli
          stessi da parte degli utenti; 
                  2) individuare uno o piu'  sistemi  di  misurazione
          puntuale e presuntiva dei rifiuti prodotti  che  consentano
          la definizione di una tariffa correlata al  principio  «chi
          inquina paga»; 
                  3) riformare il  tributo  per  il  conferimento  in
          discarica di cui all'art. 3, commi  24  e  seguenti,  della
          legge 28 dicembre 1995, n. 549; 
                e) riformare la  disciplina  della  cessazione  della
          qualifica di  rifiuto,  in  attuazione  delle  disposizioni
          dell'art. 6 della direttiva 2008/98/  CE,  come  modificato
          dall'art. 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851,  nel
          rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1) disporre che le autorizzazioni  in  essere  alla
          data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo
          della disciplina di cui alla presente lettera  siano  fatte
          salve e possano essere rinnovate,  eventualmente  anche  al
          fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie  disponibili
          (BAT), unitamente alle  autorizzazioni  per  le  quali  sia
          stata presentata l'istanza di  rinnovo  alla  stessa  data,
          nelle more dell'adozione dei decreti  e  nel  rispetto  dei
          criteri generali di  cui  all'art.  184  -ter  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nonche'  nel  rispetto
          delle  condizioni  di  cui  all'art.  6   della   direttiva
          2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851; 
                  2) istituire presso il  Ministero  dell'ambiente  e
          della  tutela  del  territorio  e  del  mare  un   registro
          nazionale  deputato  alla  raccolta  delle   autorizzazioni
          rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle
          di cui al titolo III -bis della parte seconda  del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                f) al fine  di  garantire  la  corretta  applicazione
          della  gerarchia  dei  rifiuti,   prevedere   e   agevolare
          l'impiego di appositi strumenti e misure per promuovere  il
          mercato di prodotti e materiali riciclati e lo  scambio  di
          beni riutilizzabili; 
                g) al fine di garantire il raggiungimento  dei  nuovi
          obiettivi in materia di raccolta e di riciclo  dei  rifiuti
          urbani stabiliti dalle  disposizioni  di  cui  all'art.  1,
          numero 12), della direttiva (UE) 2018/851 e  in  attuazione
          delle disposizioni di cui all'art.  1,  numero  19),  della
          medesima direttiva, prevedere che entro il 31 dicembre 2020
          i rifiuti organici siano raccolti in modo differenziato  su
          tutto  il  territorio  nazionale,  nonche'  misure  atte  a
          favorire la qualita' dei rifiuti  organici  raccolti  e  di
          quelli consegnati agli impianti di trattamento  nonche'  lo
          sviluppo  di  sistemi  di  controllo  della  qualita'   dei
          processi  di  compostaggio  e  di  digestione   anaerobica,
          predisponendo altresi' sistemi di promozione e di  sostegno
          per lo sviluppo della raccolta differenziata e del  riciclo
          dei rifiuti organici, anche attraverso l'organizzazione  di
          idonei sistemi di gestione dei rifiuti, l'incentivazione di
          pratiche  di  compostaggio  di  prossimita'   come   quello
          domestico e di comunita' e l'attuazione delle  disposizioni
          dell'art. 35, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014,
          n. 133,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  11
          novembre 2014, n. 164; 
                h) prevedere che i rifiuti aventi analoghe proprieta'
          di biodegradabilita' e compostabilita', che rispettano  gli
          standard europei per gli imballaggi  recuperabili  mediante
          compostaggio e biodegradazione, siano raccolti  insieme  ai
          rifiuti organici, assicurando  la  tracciabilita'  di  tali
          flussi e dei rispettivi  dati,  al  fine  di  computare  il
          relativo riciclo  organico  negli  obiettivi  nazionali  di
          riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi; 
                i) riformare la disciplina  della  prevenzione  della
          formazione dei rifiuti, in attuazione delle disposizioni di
          cui all'art. 1, numero 10), della direttiva (UE)  2018/851,
          e  all'art.  1,  numeri  3)  e  4),  della  direttiva  (UE)
          2018/852, disciplinando anche la modalita' di raccolta  dei
          rifiuti  dispersi  nell'ambiente  marino  e  lacuale  e  la
          gestione degli stessi  dopo  il  loro  trasporto  a  terra;
          disciplinare le attivita' di riutilizzo considerandole come
          attivita'  non  soggetta  ad  autorizzazione  ambientale  e
          definendo opportuni metodi di misurazione dei flussi; 
                l)  riordinare   l'elenco   dei   rifiuti   e   delle
          caratteristiche   di   pericolo   in    attuazione    delle
          disposizioni di cui all'art. 1, numero 7), della  direttiva
          (UE)  2018/851,  provvedendo   anche   all'adeguamento   al
          regolamento (UE) n. 1357/2014  della  Commissione,  del  18
          dicembre  2014,  e   alla   decisione   2014/955/UE   della
          Commissione, del 18 dicembre 2014; 
                m) in considerazione delle  numerose  innovazioni  al
          sistema  di  gestione  dei  rifiuti  rese  necessarie   dal
          recepimento delle direttive dell'Unione europea,  procedere
          a  una  razionalizzazione  complessiva  del  sistema  delle
          funzioni dello Stato e degli enti territoriali e  del  loro
          riparto, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
                  1) semplificare i procedimenti  amministrativi,  in
          particolare quelli autorizzatori e quelli normativi; 
                  2) rendere  esplicito  se  si  tratta  di  funzioni
          normative o non normative; 
                  3) assicurare il rispetto del  principio  di  leale
          collaborazione tra l'ente titolare  della  funzione  e  gli
          enti  territoriali  titolari  di  funzioni  connesse,   con
          garanzia  della  certezza  e  della   tempestivita'   della
          decisione finale; 
                  4) garantire chiarezza sul regime  giuridico  degli
          atti attuativi, evitando in particolare  che  sia  prevista
          l'emanazione  di  atti  dei  quali   non   sia   certa   la
          vincolativita' del contenuto  o  sia  comunque  incerta  la
          misura della vincolativita'; 
                  5) con riferimento alle competenze dello Stato: 
                    5.1) mantenere o comunque assegnare allo Stato le
          funzioni per le quali sussiste l'esigenza di  un  esercizio
          unitario di livello nazionale in ragione dell'inadeguatezza
          dei livelli di Governo territorialmente piu' circoscritti a
          raggiungere efficacemente gli obiettivi; 
                    5.2) mantenere o comunque assegnare allo Stato le
          funzioni volte alla fissazione di standard, criteri  minimi
          o criteri di  calcolo  che  devono  essere  necessariamente
          uniformi  in  tutto  il  territorio  nazionale,  anche   in
          riferimento ai sistemi di misurazione puntuale e presuntiva
          dei rifiuti prodotti  e  alla  raccolta  differenziata  dei
          rifiuti; 
                    5.3) provvedere alla definizione di  linee  guida
          sui contenuti minimi  delle  autorizzazioni  rilasciate  ai
          sensi degli articoli 208, 215 e 216 del decreto legislativo
          3 aprile 2006, n. 152; 
                    5.4) istituire  una  funzione  di  pianificazione
          nazionale della gestione dei rifiuti, anche  con  efficacia
          conformativa   della    pianificazione    regionale,    con
          l'individuazione di obiettivi, flussi e criteri, nonche' di
          casi  in  cui  promuovere  la  realizzazione  di   gestioni
          interregionali in base a specifici  criteri,  tra  i  quali
          devono essere considerate la conformazione del territorio e
          le caratteristiche socio-urbanistiche e  viarie,  anche  al
          fine di ridurre quanto piu' possibile la movimentazione  di
          rifiuti e di sfruttare adeguatamente le potenzialita' degli
          impianti esistenti; 
                    5.5)  assegnare  allo  Stato   la   funzione   di
          monitoraggio  e  di  verifica  dei  contenuti   dei   piani
          regionali nonche' della loro attuazione; 
                    5.6)   disciplinare   il   ruolo   di    supporto
          dell'Istituto superiore per  la  protezione  e  la  ricerca
          ambientale (ISPRA) e del  sistema  nazionale  a  rete,  con
          riferimento ai contenuti tecnici delle funzioni e alla loro
          adeguatezza  rispetto  al  raggiungimento  degli  obiettivi
          previsti dalla legge; 
                  6) con riferimento alle competenze delle regioni: 
                    6.1)   configurare   la   programmazione   e   la
          pianificazione della  gestione  dei  rifiuti,  fatte  salve
          eccezioni  determinate,  come   specifica   responsabilita'
          regionale, che deve essere esercitata senza poteri di  veto
          da parte  degli  enti  territoriali  minori,  comunque  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione, in modo  da
          assicurare la chiusura del  ciclo  dei  rifiuti  a  livello
          regionale; 
                    6.2)   prevedere    idonei    strumenti,    anche
          sostitutivi, per garantire  l'attuazione  delle  previsioni
          sul riparto in ambiti ottimali nonche'  sull'istituzione  e
          sulla concreta operativita' dei relativi enti  di  Governo,
          fatta salva la facolta' di cui all'art. 200, comma  7,  del
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; 
                    6.3)  assegnare  alle  regioni  la  funzione   di
          individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di
          impianti di smaltimento e di recupero, tenendo conto  della
          pianificazione nazionale e di criteri ambientali oggettivi,
          tra i quali il dissesto idrogeologico, la  saturazione  del
          carico ambientale e l'assenza  di  adeguate  infrastrutture
          d'accesso; 
                  7) con riferimento alle competenze delle province e
          delle citta' metropolitane: 
                    7.1)    prevedere     la     possibilita'     che
          l'organizzazione del servizio sia affidata alla provincia o
          alla  citta'  metropolitana,  se   l'ambito   ottimale   e'
          individuato con riferimento al suo territorio; 
                    7.2) coordinare le previsioni adottate con quelle
          della  legge  7   aprile   2014,   n.   56,   eventualmente
          specificando quali funzioni in materia  di  rifiuti  devono
          essere considerate fondamentali; 
                  8) con riferimento alle competenze dei comuni: 
                    8.1) mantenere le sole funzioni  dimensionalmente
          adeguate in base al riassetto del sistema di  gestione  dei
          rifiuti; 
                    8.2) specificare, ove necessario, quali  funzioni
          in   materia   di   rifiuti   devono   essere   considerate
          fondamentali, ai sensi dell'art.117, secondo comma, lettera
          p), della Costituzione; 
                  9) con riferimento ai compiti  di  vigilanza  e  di
          controllo: prevedere adeguati poteri sostitutivi  regionali
          e,  ove  occorra,  provinciali,   in   caso   di   funzioni
          interconnesse, per garantire  che  l'inadempimento  di  una
          funzione da parte di  un  ente  di  minori  dimensioni  non
          pregiudichi il buon esito di funzioni assegnate all'ente di
          maggiori dimensioni; predeterminare, inoltre,  alcuni  casi
          in cui il mancato adempimento di  compiti  da  parte  delle
          regioni, delle province, delle  citta'  metropolitane,  dei
          comuni e  degli  enti  di  Governo  d'ambito  determina  la
          sussistenza delle condizioni per  l'applicazione  dell'art.
          120, secondo comma, della Costituzione, prevedendo altresi'
          la possibilita' di giovarsi di strutture amministrative per
          i  relativi  interventi  sostitutivi  e  conferendo  poteri
          adeguati allo scopo; 
                  10)  rispettare  le  competenze   delle   autonomie
          speciali,  come  risultano   dai   rispettivi   statuti   e
          dall'applicazione dell'art. 10 della  legge  costituzionale
          18 ottobre 2001, n. 3; 
                n) disciplinare la raccolta di particolari  tipologie
          di rifiuti, come, a titolo esemplificativo,  i  rifiuti  di
          costruzione e  di  demolizione,  presso  i  rivenditori  di
          prodotti merceologicamente simili  ai  prodotti  che  danno
          origine a tali rifiuti. 
              2. I decreti legislativi di attuazione delle  direttive
          (UE) 2018/851 e 2018/852 sono adottati, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del
          Ministro  per   gli   affari   europei   e   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia
          e delle finanze, dello sviluppo  economico  e,  per  quanto
          riguarda il  recepimento  della  direttiva  in  materia  di
          imballaggi, della salute. I medesimi decreti, limitatamente
          alle disposizioni del comma 1,  lettera  m),  del  presente
          articolo, sono adottati previa intesa in sede di Conferenza
          unificata,  ai  sensi  dell'art.  9  del   citato   decreto
          legislativo n. 281 del 1997.». 
              - La direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio,  del  9  settembre  2015,  che  prevede  una
          procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni
          tecniche e delle regole relative ai servizi della  societa'
          dell'informazione (codificazione) (Testo rilevante ai  fini
          del SEE) , e' pubblicata nella G.U.U.E. 17 settembre  2015,
          n. L 241. 
              - Il testo  dell'art.  8  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997,  n.  281  (Definizione  ed  ampliamento  delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano ed unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali)
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202,
          cosi' recita: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli articoli  178-bis,  178-ter,  182-bis,
          182-ter, 183, 184-ter, 185, 188, 188-bis, 190, 191,  193  e
          193-bis del citato decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
          152, come modificati dal presente decreto, cosi' recita: 
              «Art. 178-bis (Responsabilita' estesa del produttore) -
          1. Al fine di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione,  il
          riciclaggio e il recupero  dei  rifiuti,  con  uno  o  piu'
          decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 del Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il
          Ministero dello sviluppo economico, sentita  la  Conferenza
          unificata, sono istituiti regimi di responsabilita'  estesa
          del produttore di cui all'articolo 183,  comma  1,  lettera
          g-bis) del presente decreto. Con il medesimo  decreto  sono
          definiti, per singolo regime di responsabilita' estesa  del
          produttore,  i  requisiti,   nel   rispetto   dell'articolo
          178-ter,  e  sono  altresi'  determinate  le   misure   che
          includono un sistema  di  restituzione  dei  prodotti  dopo
          l'utilizzo e dei rifiuti derivanti dagli stessi nonche'  la
          successiva  gestione  dei   rifiuti,   la   responsabilita'
          finanziaria per tali attivita'. 
              2. Sono fatte salve le  discipline  di  responsabilita'
          estesa del produttore di cui al Titolo II  eal  Titolo  III
          del  presente  decreto.  La  responsabilita'   estesa   del
          produttore del  prodotto  e'  applicabile  fatta  salva  la
          responsabilita'  della  gestione   dei   rifiuti   di   cui
          all'articolo 188, comma 1, e fatta  salva  la  legislazione
          esistente  concernente  flussi  di   rifiuti   e   prodotti
          specifici. 
              3. I regimi di responsabilita'  estesa  del  produttore
          istituiti con i decreti di cui al comma 1 prevedono  misure
          appropriate per incoraggiare una progettazione dei prodotti
          e  dei  loro  componenti  volta  a  ridurne   gli   impatti
          ambientali e la produzione di rifiuti durante la produzione
          e il successivo utilizzo dei prodotti e tesa ad  assicurare
          che il recupero e lo  smaltimento  dei  prodotti  che  sono
          diventati rifiuti avvengano secondo i criteri di  priorita'
          di  cui  all'articolo  179  e  nel  rispetto  del  comma  4
          dell'articolo 177. Tali misure incoraggiano,  tra  l'altro,
          lo sviluppo, la  produzione  e  la  commercializzazione  di
          prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo,
          contenenti materiali  riciclati,  tecnicamente  durevoli  e
          facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti,
          sono  adatti  a  essere  preparati  per  il  riutilizzo   e
          riciclati  per  favorire  la  corretta   attuazione   della
          gerarchia dei rifiuti. Le misure tengono conto dell'impatto
          dell'intero ciclo di vita dei prodotti, della gerarchia dei
          rifiuti e, se del caso, della potenzialita' di  riciclaggio
          multiplo. 
              4. I decreti di cui al comma 1: 
                a) tengono conto della fattibilita' tecnica  e  della
          praticabilita' economica nonche' degli impatti  complessivi
          sanitari, ambientali e sociali, rispettando  l'esigenza  di
          assicurare il corretto funzionamento del mercato interno; 
                b) disciplinano le eventuali modalita' di  riutilizzo
          dei  prodotti  nonche'  di  gestione  dei  rifiuti  che  ne
          derivano ed includono l'obbligo di mettere  a  disposizione
          del pubblico le informazioni  relative  alla  modalita'  di
          riutilizzo e riciclo; 
                c) prevedono specifici obblighi per gli  aderenti  al
          sistema. 
              5. Nelle materie  di  competenza  del  Ministero  delle
          politiche agricole alimentari  e  forestali,  i  regimi  di
          responsabilita' estesa  del  produttore  sono  istituiti  e
          disciplinati,  ai  sensi  del  comma  1,  con  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare e del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
          forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico, sentita la Conferenza unificata.» 
              «Art. 178-ter (Requisiti generali minimi in materia  di
          responsabilita' estesa del produttore) -  1.  I  regimi  di
          responsabilita' estesa del produttore rispettano i seguenti
          requisiti: 
                a) definizione dei ruoli e delle  responsabilita'  di
          tutti i pertinenti attori coinvolti nelle  diverse  filiere
          di  riferimento,  compresi  i  produttori   che   immettono
          prodotti  sul  mercato  nazionale,  le  organizzazioni  che
          attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi
          derivanti dalla responsabilita' estesa di questi ultimi,  i
          gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorita'  locali
          e, ove applicabile, gli operatori per il  riutilizzo  e  la
          preparazione per il riutilizzo e le  imprese  dell'economia
          sociale; 
                b) definizione in linea con la gerarchia dei  rifiuti
          degli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire
          almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per  il  regime
          di  responsabilita'  estesa  del  produttore   e   per   il
          raggiungimento degli obiettivi di cui al  presente  decreto
          ed  alle  direttive  94/62/CE,  2000/53/CE,  2006/66/CE   e
          2012/19/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  e
          definiscono, ove opportuno,  altri  obiettivi  quantitativi
          e/o qualitativi considerati  rilevanti  per  il  regime  di
          responsabilita' estesa del produttore; 
                c) adozione di  un  sistema  di  comunicazione  delle
          informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei
          dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti
          da tali prodotti, specificando i flussi  dei  materiali  di
          rifiuto e di altri dati pertinenti ai  fini  della  lettera
          b), da parte dei produttori, tramite il Registro di cui  al
          comma 8; 
                d) adempimento degli oneri  amministrativi  a  carico
          dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto  del
          principio di equita' e proporzionalita' in  relazione  alla
          quota   di   mercato   e   indipendentemente   dalla   loro
          provenienza; 
                e)  assicurazione  che  i  produttori  del   prodotto
          garantiscano la corretta informazione agli utilizzatori del
          loro prodotto e ai detentori  di  rifiuti  interessati  dai
          regimi di responsabilita' estesa del  produttore  circa  le
          misure  di  prevenzione  dei  rifiuti,  i  centri  per   il
          riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo,  i  sistemi
          di ritiro e di raccolta dei rifiuti e la prevenzione  della
          dispersione dei rifiuti nonche' le misure per incentivare i
          detentori di rifiuti  a  conferire  i  rifiuti  ai  sistemi
          esistenti di raccolta differenziata, in particolare, se del
          caso, mediante incentivi economici. 
              2. I regimi di responsabilita' estesa assicurano: 
                a) una copertura geografica della  rete  di  raccolta
          dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica  della
          distribuzione dei prodotti, senza limitare la raccolta alle
          aree in cui la raccolta stessa e gestione dei rifiuti  sono
          piu' proficue e  fornendo  un'adeguata  disponibilita'  dei
          sistemi di raccolta  dei  rifiuti  anche  nelle  zone  piu'
          svantaggiate; 
                b) idonei  mezzi  finanziari  o  mezzi  finanziari  e
          organizzativi per soddisfare gli obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore; 
                c) meccanismi adeguati di autosorveglianza supportati
          da regolari verifiche indipendenti, e inviate  al  soggetto
          di cui al comma 4, per valutare: 
              1. la loro gestione finanziaria, compreso  il  rispetto
          degli obblighi di cui al comma 3, lettere a) e b); 
              2. la  qualita'  dei  dati  raccolti  e  comunicati  in
          conformita' del comma 1, lettera c)  e  delle  disposizioni
          del regolamento (CE) n. 1013/2006; 
                d) pubblicita' delle informazioni  sul  conseguimento
          degli obiettivi di gestione dei rifiuti di cui al comma  1,
          lettera b), e, nel caso  di  adempimento  collettivo  degli
          obblighi  in  materia   di   responsabilita'   estesa   del
          produttore, informazioni altresi' su: 
              1. proprieta' e membri; 
              2.  contributi  finanziari  versati  da  produttori  di
          prodotti per unita' venduta o per  tonnellata  di  prodotto
          immessa sul mercato; 
              3. procedura di selezione dei gestori di rifiuti. 
              3. I produttori,  in  adempimento  ai  propri  obblighi
          derivanti  dalla  responsabilita'  estesa  del  produttore,
          versano un contributo finanziario affinche' lo stesso: 
                a) copra i seguenti  costi  per  i  prodotti  che  il
          produttore immette sul mercato nazionale: 
                  1) costi della raccolta differenziata di rifiuti  e
          del loro successivo trasporto; 
                  2) costi della cernita e del trattamento necessario
          per raggiungere gli obiettivi  dell'Unione  in  materia  di
          gestione dei rifiuti tenendo conto degli introiti  ricavati
          dal riutilizzo, dalla vendita  dei  rifiuti  derivanti  dai
          propri  prodotti,  dalla  vendita   delle   materie   prime
          secondarie ottenute dai propri prodotti e  da  cauzioni  di
          deposito non reclamate; 
                  3) costi necessari a raggiungere altri traguardi  e
          obiettivi di cui al comma 1, lettera b); 
                  4)  costi  di   una   congrua   informazione   agli
          utilizzatori dei prodotti e ai detentori di rifiuti a norma
          del comma 1, lettera e); 
                  5) costi della raccolta e della  comunicazione  dei
          dati a norma del comma 1, lettera c); 
                b) nel caso di adempimento collettivo degli  obblighi
          in materia di responsabilita' estesa  del  produttore,  sia
          modulato, ove possibile, per singoli prodotti o  gruppi  di
          prodotti simili, in particolare tenendo  conto  della  loro
          durevolezza,     riparabilita',     riutilizzabilita'     e
          riciclabilita' e della  presenza  di  sostanze  pericolose,
          adottando in tal modo un approccio basato sul ciclo di vita
          e in  linea  con  gli  obblighi  fissati  dalla  pertinente
          normativa dell'Unione e, se del caso, sulla base di criteri
          armonizzati al fine di garantire il buon funzionamento  del
          mercato interno; 
                c) non superi i costi che sono necessari per  fornire
          servizi di gestione  dei  rifiuti  in  modo  efficiente  in
          termini  di  costi.  Tali  costi  sono  stabiliti,  sentita
          l'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente
          (ARERA), in modo trasparente tra i soggetti interessati. 
              4. La lettera a) di cui al comma 3 non  si  applica  ai
          regimi di responsabilita' estesa del produttore di cui alle
          direttive 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/UE. Il principio
          della copertura finanziaria dei costi, cosi' come declinato
          alla lettera a) del comma 3 puo'  essere  derogato,  previa
          autorizzazione del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
          del territorio e del mare, ove  ricorra  la  necessita'  di
          garantire  la  corretta   gestione   dei   rifiuti   e   la
          sostenibilita'  economica  del  regime  di  responsabilita'
          estesa, a condizione che: 
                a) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del
          produttore istituiti con direttive europee, per raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                b) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del
          produttore istituiti dopo il 4 luglio 2018 per  raggiungere
          gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei  rifiuti,  i
          produttori di prodotti sostengano almeno l'80 per cento dei
          costi necessari; 
                c) nel caso di regimi di responsabilita'  estesa  del
          produttore  istituiti  prima  del   4   luglio   2018   per
          raggiungere  gli  obiettivi  in  materia  di  gestione  dei
          rifiuti, i produttori sostengano almeno il 50 per cento dei
          costi necessari; 
                d)  e  a  condizione  che  i  rimanenti  costi  siano
          sostenuti   da   produttori   originali   di   rifiuti    o
          distributori. 
              5. La deroga non puo' essere utilizzata per ridurre  la
          quota  dei  costi  sostenuti  dai  produttori  di  prodotti
          nell'ambito  dei  regimi  di  responsabilita'  estesa   del
          produttore istituiti prima del 4 luglio 2018. 
              6.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare esercita la funzione di  vigilanza  e
          controllo  sul  rispetto  degli  obblighi  derivanti  dalla
          responsabilita' estesa del produttore e, in particolare: 
                a) raccoglie in formato elettronico i dati di cui  al
          comma 9 nel Registro nazionale di  cui  al  comma  8  e  ne
          verifica la correttezza e la provenienza; 
                b)  analizza  i  bilanci  di  esercizio  ed  effettua
          analisi  comparative  tra  i  diversi  sistemi   collettivi
          evidenziando eventuali anomalie; 
                c)  analizza   la   determinazione   del   contributo
          ambientale di cui al comma 3; 
                d) controlla che  vengano  raggiunti  gli  obbiettivi
          previsti negli accordi di programma stipulati  dai  sistemi
          di gestione volti a favorire la prevenzione, il riciclaggio
          e il recupero dei rifiuti e ne monitora l'attuazione; 
                e) verifica la corretta attuazione  delle  previsioni
          del presente articolo per ciascun sistema istituito  e  per
          tutti i soggetti responsabili. 
              7. Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio e del mare sono definite le modalita'
          di vigilanza e controllo di cui al comma 6. 
              8.  Al  fine  dello  svolgimento  della   funzione   di
          vigilanza  e  controllo  di  cui  al  comma  6,  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare e' istituito il Registro nazionale dei  produttori  al
          quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilita'
          estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo  le
          modalita' definite con il decreto di cui  al  comma  7;  in
          caso di produttori con sede legale in  altro  Stato  Membro
          dell'Unione   che   immettono   prodotti   sul   territorio
          nazionale, ai fini di  adempiere  agli  obblighi  derivanti
          dall'istituzione di un regime  di  responsabilita'  estesa,
          questi designano una persona giuridica o  fisica  stabilita
          sul territorio nazionale quale  rappresentante  autorizzato
          per  l'adempimento  degli  obblighi   e   l'iscrizione   al
          Registro. 
              9.  I  soggetti  di  cui  al  comma  8  trasmettono  al
          Registro, secondo le modalita' stabilite con il decreto  di
          cui al comma 7: i dati  relativi  all'immesso  sul  mercato
          nazionale dei  propri  prodotti  e  le  modalita'  con  cui
          intendono  adempiere  ai   propri   obblighi;   i   sistemi
          attraverso  i  quali  i  produttori  adempiono  ai   propri
          obblighi, in forma individuale e associata, con  statuto  e
          annessa documentazione relativa al proprio progetto;  entro
          il 31 maggio di ogni anno il bilancio in  caso  di  sistemi
          collettivi, il rendiconto  dell'attivita'  di  gestione  in
          caso di sistemi individuali; entro il  31  maggio  di  ogni
          anno  una  relazione  sulla  gestione   relativa   all'anno
          precedente contenente gli  obiettivi  raggiunti  ovvero  le
          ragioni che, eventualmente, impediscono  il  raggiungimento
          degli  obiettivi  di  recupero  e  riciclo  previsti  e  le
          relative  soluzioni,  le  modalita'  di   raccolta   e   di
          trattamento implementate, le voci di  costo  relative  alle
          diverse operazioni di gestione, inclusa la  prevenzione,  i
          ricavi  dalla  commercializzazione  dei  materiali  e   dal
          riutilizzo e le entrate da contributo ambientale; entro  il
          30 settembre di ogni anno un piano specifico di prevenzione
          e gestione relativo all'anno successivo; entro il 31 maggio
          di ogni anno l'entita' del contributo ambientale per l'anno
          successivo  dettagliando  le   voci   di   costo   che   lo
          compongono.» 
              «Art.   182-bis   (Principi   di   autosufficienza    e
          prossimita') . -  1.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  ed  il
          recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono  attuati
          con il  ricorso  ad  una  rete  integrata  ed  adeguata  di
          impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili
          e del rapporto tra i costi e  i  benefici  complessivi,  al
          fine di: a) realizzare l'autosufficienza nello  smaltimento
          dei rifiuti urbani non pericolosi e dei  rifiuti  derivanti
          dal loro trattamento in ambiti  territoriali  ottimali;  b)
          permettere lo smaltimento dei rifiuti ed  il  recupero  dei
          rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei
          piu' vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine  di
          ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo  conto  del
          contesto  geografico  o  della   necessita'   di   impianti
          specializzati  per  determinati   tipi   di   rifiuti;   c)
          utilizzare i metodi e le tecnologie piu' idonei a garantire
          un alto grado di protezione dell'ambiente  e  della  salute
          pubblica. 
              2. Sulla base di una motivata richiesta delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto
          del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del mare puo' essere  limitato  l'ingresso  nel  territorio
          nazionale di rifiuti destinati ad inceneritori classificati
          come  impianti  di  recupero,  qualora  sia  accertato  che
          l'ingresso di tali  rifiuti  avrebbe  come  conseguenza  la
          necessita' di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare  i
          rifiuti in modo non coerente con i piani  di  gestione  dei
          rifiuti. Puo' essere altresi' limitato, con le modalita' di
          cui al periodo precedente, l'invio di rifiuti  negli  altri
          Stati membri per  motivi  ambientali,  come  stabilito  nel
          regolamento (CE) n. 1013/2006. 
              3. I provvedimenti di cui al comma  2  sono  notificati
          alla Commissione europea.» 
              «Art. 182-ter (Rifiuti organici).  -  1.  Il  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  il
          Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,
          le  Regioni  e  Province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
          favoriscono,   nell'ambito   delle   risorse   previste   a
          legislazione  vigente,  il  riciclaggio,  ivi  compresi  il
          compostaggio e la digestione dei rifiuti organici, in  modo
          da   rispettare   un   elevato   livello   di    protezione
          dell'ambiente e che dia luogo ad un prodotto in uscita  che
          soddisfi   pertinenti   standard   di   elevata   qualita'.
          L'utilizzo in agricoltura e' consentito per i soli prodotti
          in   uscita   conformi   alla   normativa    vigente    sui
          fertilizzanti. 
              2. Al fine di incrementarne il riciclaggio, entro il 31
          dicembre 2021, i  rifiuti  organici  sono  differenziati  e
          riciclati  alla  fonte,   anche   mediante   attivita'   di
          compostaggio sul luogo di produzione,  oppure  raccolti  in
          modo   differenziato,   con   contenitori   a   svuotamento
          riutilizzabili o con sacchetti compostabili  certificati  a
          norma UNI EN 13432-2002, senza miscelarli con altri tipi di
          rifiuti. 
              3. Le attivita' di compostaggio sul luogo di produzione
          comprendono    oltre    all'autocompostaggio    anche    il
          compostaggio di  comunita'  realizzato  secondo  i  criteri
          operativi e le procedure autorizzative  da  stabilirsi  con
          decreto  del  Ministro  dell'ambiente  della   tutela   del
          territorio e del mare di concerto  con  il  Ministro  della
          salute. 
              4.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, le Regioni e le Province autonome di
          Trento e Bolzano, gli Enti  di  governo  dell'ambito  ed  i
          Comuni, secondo le  rispettive  competenze,  promuovono  le
          attivita' di compostaggio sul luogo  di  produzione,  anche
          attraverso  gli  strumenti   di   pianificazione   di   cui
          all'articolo 199 e la pianificazione urbanistica. 
              5. Le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano promuovono la produzione e l'utilizzo di  materiali
          ottenuti dal riciclaggio di rifiuti organici. 
              6. I  rifiuti  anche  di  imballaggi,  aventi  analoghe
          proprieta' di biodegradabilita' e compostabilita'  rispetto
          ai rifiuti organici sono raccolti  e  riciclati  assieme  a
          questi ultimi, laddove: 
                a)   siano   certificati   conformi,   da   organismi
          accreditati,  allo  standard  europeo  EN  13432  per   gli
          imballaggi,  o  allo  standard  europeo  EN  14995  per   i
          manufatti  diversi  dagli  imballaggi,  se   in   materiale
          plastico,      recuperabili      mediante      compostaggio
          ebiodegradazione; 
                b)  siano  opportunamente  etichettati  e  riportino,
          oltre alla menzione della conformita' ai predetti  standard
          europei,  elementi  identificativi  del  produttore  e  del
          certificatore nonche' idonee istruzioni per  i  consumatori
          di conferimento di tali rifiuti nel  circuito  di  raccolta
          differenziata e riciclo dei rifiuti organici; 
                c) Abrogato; 
              7. Entro un anno dall'entrata in vigore della  presente
          disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
          territorio e del mare stabilisce livelli di qualita' per la
          raccolta differenziata dei  rifiuti  organici  e  individua
          precisi criteri da applicare ai controlli di qualita' delle
          raccolte nonche' degli impianti di riciclaggio di  predetti
          rifiuti.» 
              «Art. 183 (Definizioni) - 1. Ai fini della parte quarta
          del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni
          contenute nelle disposizioni speciali, si intende per: 
                a) «rifiuto»: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il
          detentore si disfi o abbia l'intenzione o  abbia  l'obbligo
          di disfarsi; 
                b) «rifiuto pericoloso»: rifiuto che presenta  una  o
          piu' caratteristiche di  cui  all'allegato  I  della  parte
          quarta del presente decreto; 
                b-bis)  «rifiuto   non   pericoloso»:   rifiuto   non
          contemplato dalla lettera b); 
                b-ter) «rifiuti urbani»: 
                  1.  i  rifiuti  domestici  indifferenziati   e   da
          raccolta differenziata,  ivi  compresi:  carta  e  cartone,
          vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,
          imballaggi,  rifiuti  di  apparecchiature   elettriche   ed
          elettroniche, rifiuti di  pile  e  accumulatori  e  rifiuti
          ingombranti, ivi compresi materassi e mobili; 
                  2.  i  rifiuti  indifferenziati   e   da   raccolta
          differenziata provenienti da altre fonti  che  sono  simili
          per natura e composizione  ai  rifiuti  domestici  indicati
          nell'allegato L-quater prodotti dalle  attivita'  riportate
          nell'allegato L-quinquies; 
                  3. i rifiuti provenienti  dallo  spazzamento  delle
          strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti; 
                  4. i rifiuti di  qualunque  natura  o  provenienza,
          giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle  strade  ed
          aree private comunque soggette  ad  uso  pubblico  o  sulle
          spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 
                  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico,
          come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonche'  i
          rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati; 
                  6.  i  rifiuti  provenienti  da  aree  cimiteriali,
          esumazioni ed  estumulazioni,  nonche'  gli  altri  rifiuti
          provenienti da attivita' cimiteriale diversi da  quelli  di
          cui ai punti 3, 4 e 5; 
                  6-bis. i rifiuti  accidentalmente  pescati  nonche'
          quelli volontariamente raccolti, anche attraverso  campagne
          di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune; 
                  b-quater) «rifiuti da costruzione e demolizione»  i
          rifiuti  prodotti  dalle   attivita'   di   costruzione   e
          demolizione; 
                  b-quinquies) la definizione di  rifiuti  urbani  di
          cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli  obiettivi  di
          preparazione per  il  riutilizzo  edi  riciclaggio  nonche'
          delle  relative  norme  di  calcolo  e  non  pregiudica  la
          ripartizione delle responsabilita' in materia  di  gestione
          dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati; 
                  b-sexies) i rifiuti urbani non includono i  rifiuti
          della  produzione,  dell'agricoltura,  della  silvicoltura,
          della pesca, delle fosse settiche, delle  reti  fognarie  e
          degli impianti  di  trattamento  delle  acque  reflue,  ivi
          compresi i fanghi  di  depurazione,  i  veicoli  fuori  uso
          eirifiuti da costruzione e demolizione prodotti nell'ambito
          di attivita' di impresa; 
                  c)  «oli  usati»:  qualsiasi  olio  industriale   o
          lubrificante,  minerale  o  sintetico,  divenuto  improprio
          all'uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati
          dei motori a combustione e  dei  sistemi  di  trasmissione,
          nonche' gli oli usati per turbine e comandi idraulici; 
                  d) «rifiuti organici»:  rifiuti  biodegradabili  di
          giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina  prodotti
          da  nuclei   domestici,   ristoranti,   uffici,   attivita'
          all'ingrosso,  mense,  servizi  di  ristorazione  e   punti
          vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti  dagli
          impianti dell'industria alimentare; 
                  d-bis) «rifiuti alimentari»: tutti gli alimenti  di
          cui all'articolo 2 del regolamento  (CE)  n.  178/2002  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che  sono  diventati
          rifiuti; 
                  d-ter) «rifiuti accidentalmente  pescati»:  rifiuti
          raccolti dalle reti durante le operazioni di pesca; 
                  e) «autocompostaggio»:  compostaggio  degli  scarti
          organici dei propri rifiuti urbani,  effettuato  da  utenze
          domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in  sito
          del materiale prodotto; 
                  f) «produttore di  rifiuti»:  il  soggetto  la  cui
          attivita' produce  rifiuti  e  il  soggetto  al  quale  sia
          giuridicamente  riferibile  detta  produzione   (produttore
          iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento,
          di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato  la
          natura  o  la  composizione   di   detti   rifiuti   (nuovo
          produttore); 
                  g) «produttore  del  prodotto»:  qualsiasi  persona
          fisica  o   giuridica   che   professionalmente   sviluppi,
          fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti; 
                  g-bis)  «regime  di  responsabilita'   estesa   del
          produttore»:  le  misure  volte  ad   assicurare   che   ai
          produttori   di   prodotti   spetti   la    responsabilita'
          finanziaria   o   la    responsabilita'    finanziaria    e
          organizzativa della gestione della fase del ciclo  di  vita
          in cui il prodotto diventa un rifiuto; 
                  h) «detentore»: il  produttore  dei  rifiuti  o  la
          persona fisica o giuridica che ne e' in possesso; 
                  i) «commerciante»: qualsiasi impresa che agisce  in
          qualita'  di  committente,  al   fine   di   acquistare   e
          successivamente vendere rifiuti,  compresi  i  commercianti
          che non prendono materialmente possesso dei rifiuti; 
                  l) «intermediario»: qualsiasi impresa  che  dispone
          il recupero o lo  smaltimento  dei  rifiuti  per  conto  di
          terzi, compresi gli intermediari che  non  acquisiscono  la
          materiale disponibilita' dei rifiuti; 
                  m) «prevenzione»: misure  adottate  prima  che  una
          sostanza, un materiale o un prodotto  diventi  rifiuto  che
          riducono: 
                    1) la quantita' dei rifiuti, anche attraverso  il
          riutilizzo dei prodotti o l'estensione del  loro  ciclo  di
          vita; 
                    2) gli  impatti  negativi  dei  rifiuti  prodotti
          sull'ambiente e la salute umana; 
                    3)  il  contenuto  di  sostanze   pericolose   in
          materiali e prodotti; 
                  n)  «gestione  dei  rifiuti»:   la   raccolta,   il
          trasporto,  il  recupero,  compresa  la   cernita,   e   lo
          smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione  di  tali
          operazioni e gli interventi successivi  alla  chiusura  dei
          siti di smaltimento, nonche' le  operazioni  effettuate  in
          qualita' di commerciante o intermediari. Non  costituiscono
          attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  le   operazioni   di
          prelievo, raggruppamento, selezione e deposito  preliminari
          alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da
          eventi atmosferici o meteorici  o  vulcanici,  ivi  incluse
          mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri  materiali
          di  origine  antropica  effettuate,   nel   tempo   tecnico
          strettamente necessario, presso il medesimo sito nel  quale
          detti eventi li hanno depositati; 
                  o) «raccolta»: il prelievo dei rifiuti, compresi la
          cernita  preliminare  e  il   deposito   preliminare   alla
          raccolta, ivi compresa la gestione dei centri  di  raccolta
          di cui alla lettera «mm», ai fini del loro trasporto in  un
          impianto di trattamento; 
                  p) «raccolta differenziata»: la raccolta in cui  un
          flusso di rifiuti e' tenuto separato in  base  al  tipo  ed
          alla  natura  dei  rifiuti  al  fine  di   facilitarne   il
          trattamento specifico; 
                  q) «preparazione per il riutilizzo»: le  operazioni
          di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione  attraverso
          cui prodotti o componenti  di  prodotti  diventati  rifiuti
          sono preparati in modo da poter  essere  reimpiegati  senza
          altro pretrattamento; 
                  r) «riutilizzo»: qualsiasi operazione attraverso la
          quale prodotti o  componenti  che  non  sono  rifiuti  sono
          reimpiegati per la stessa  finalita'  per  la  quale  erano
          stati concepiti; 
                  s)  «trattamento»:   operazioni   di   recupero   o
          smaltimento, inclusa la preparazione prima del  recupero  o
          dello smaltimento; 
                  t)  «recupero»:   qualsiasi   operazione   il   cui
          principale  risultato  sia  di  permettere  ai  rifiuti  di
          svolgere un ruolo utile, sostituendo  altri  materiali  che
          sarebbero stati altrimenti  utilizzati  per  assolvere  una
          particolare funzione o  di  prepararli  ad  assolvere  tale
          funzione,  all'interno  dell'impianto  o  nell'economia  in
          generale. L'allegato C della parte IV del presente  decreto
          riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero; 
                  t-bis) «recupero di materia»: qualsiasi  operazione
          di  recupero  diversa  dal  recupero  di  energia   e   dal
          ritrattamento per ottenere materiali  da  utilizzare  quali
          combustibili o  altri  mezzi  per  produrre  energia.  Esso
          comprende, tra l'altro la preparazione per  il  riutilizzo,
          il riciclaggio e il riempimento; (778) 
                  u) «riciclaggio»: qualsiasi operazione di  recupero
          attraverso  cui  i  rifiuti  sono  trattati  per   ottenere
          prodotti, materiali o sostanze da utilizzare  per  la  loro
          funzione  originaria  o  per   altri   fini.   Include   il
          trattamento di materiale organico ma  non  il  recupero  di
          energia ne' il  ritrattamento  per  ottenere  materiali  da
          utilizzare  quali   combustibili   o   in   operazioni   di
          riempimento; 
                  u-bis)  «riempimento»:  qualsiasi   operazione   di
          recupero in cui rifiuti  non  pericolosi  idonei  ai  sensi
          della normativa UNI sono utilizzati a fini di ripristino in
          aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti
          morfologici. I rifiuti  usati  per  il  riempimento  devono
          sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere  idonei
          ai fini summenzionati ed  essere  limitati  alla  quantita'
          strettamente necessaria a perseguire tali fini; (779) 
                  v)  «rigenerazione  degli  oli  usati»:   qualsiasi
          operazione di riciclaggio che permetta di produrre  oli  di
          base  mediante  una  raffinazione  degli  oli  usati,   che
          comporti in particolare la  separazione  dei  contaminanti,
          dei prodotti di ossidazione e degli additivi  contenuti  in
          tali oli; 
                  z) «smaltimento»: qualsiasi operazione diversa  dal
          recupero anche  quando  l'operazione  ha  come  conseguenza
          secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'Allegato
          B alla parte IV del presente decreto riporta un elenco  non
          esaustivo delle operazioni di smaltimento; 
                  aa)  «stoccaggio»:  le  attivita'  di   smaltimento
          consistenti nelle operazioni  di  deposito  preliminare  di
          rifiuti di cui al punto  D15  dell'allegato  B  alla  parte
          quarta  del  presente  decreto,  nonche'  le  attivita'  di
          recupero consistenti nelle operazioni di messa  in  riserva
          di rifiuti  di  cui  al  punto  R13  dell'allegato  C  alla
          medesima parte quarta; 
                  bb) «deposito temporaneo prima della raccolta»:  il
          raggruppamento dei rifiuti  ai  fini  del  trasporto  degli
          stessi  in  un  impianto  di  recupero   e/o   smaltimento,
          effettuato, prima della  raccolta  ai  sensi  dell'articolo
          185-bis; 
                  cc)  «combustibile  solido  secondario  (CSS)»:  il
          combustibile solido prodotto da  rifiuti  che  rispetta  le
          caratteristiche  di  classificazione  e  di  specificazione
          individuate  delle  norme  tecniche  UNI  CEN/TS  15359   e
          successive   modifiche   ed   integrazioni;   fatta   salva
          l'applicazione  dell'articolo  184-ter,   il   combustibile
          solido secondario, e' classificato come rifiuto speciale; 
                  dd) «rifiuto biostabilizzato»: rifiuto ottenuto dal
          trattamento biologico aerobico  o  anaerobico  dei  rifiuti
          indifferenziati, nel rispetto di apposite  norme  tecniche,
          da adottarsi a cura dello Stato,  finalizzate  a  definirne
          contenuti e usi compatibili  con  la  tutela  ambientale  e
          sanitaria  e,  in  particolare,  a  definirne  i  gradi  di
          qualita'; 
                  ee) «compost»: prodotto ottenuto dal  compostaggio,
          o  da  processi  integrati  di  digestione   anaerobica   e
          compostaggio, dei rifiuti organici raccolti  separatamente,
          di altri materiali organici non qualificati  come  rifiuti,
          di sottoprodotti e altri rifiuti  a  matrice  organica  che
          rispetti i requisiti e le caratteristiche  stabilite  dalla
          vigente  normativa  in   tema   di   fertilizzanti   e   di
          compostaggio sul luogo di produzione; 
                  ff) «digestato da rifiuti»: prodotto ottenuto dalla
          digestione  anaerobica   di   rifiuti   organici   raccolti
          separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in  norme
          tecniche   da   emanarsi   con   decreto   del    Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  il  Ministero   delle   politiche   agricole
          alimentari e forestali; 
                  gg) «emissioni»: le emissioni in atmosfera  di  cui
          all'articolo 268, comma 1, lettera b); 
                  hh)  «scarichi  idrici»:  le  immissioni  di  acque
          reflue di cui all'articolo 74, comma 1, lettera ff); 
                  ii)  «inquinamento  atmosferico»:   ogni   modifica
          atmosferica di cui all'articolo 268, comma 1, lettera a); 
                  ll) «gestione integrata dei rifiuti»: il  complesso
          delle attivita', ivi compresa quella di  spazzamento  delle
          strade come definita alla lettera oo), volte ad ottimizzare
          la gestione dei rifiuti; 
                  mm)  «centro  di  raccolta»:  area  presidiata   ed
          allestita, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica,  per  l'attivita'  di  raccolta  mediante
          raggruppamento  differenziato  dei   rifiuti   urbani   per
          frazioni omogenee conferiti dai detentori per il  trasporto
          agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina  dei
          centri  di  raccolta  e'  data  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita  la  Conferenza  unificata,  di  cui   al   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
                  nn) «migliori tecniche  disponibili»:  le  migliori
          tecniche disponibili quali definite all' articolo 5,  comma
          1, lett. l-ter) del presente decreto; 
                  oo)  «spazzamento  delle  strade»:   modalita'   di
          raccolta dei rifiuti mediante operazione di  pulizia  delle
          strade, aree pubbliche  e  aree  private  ad  uso  pubblico
          escluse le operazioni di sgombero  della  neve  dalla  sede
          stradale e sue pertinenze,  effettuate  al  solo  scopo  di
          garantire la loro fruibilita' e la sicurezza del transito; 
                  pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema  di
          raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai
          Consorzi di cui ai titoli II e III della parte  quarta  del
          presente decreto e alla normativa settoriale, o organizzato
          sulla base di un accordo  di  programma  stipulato  tra  la
          pubblica amministrazione  ed  associazioni  imprenditoriali
          rappresentative sul piano nazionale, o  loro  articolazioni
          territoriali, oppure sulla base di  una  convenzione-quadro
          stipulata tra le medesime associazioni  ed  i  responsabili
          della  piattaforma  di  conferimento,  o  dell'impresa   di
          trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la  destinazione
          definitiva dei rifiuti. All'accordo  di  programma  o  alla
          convenzione-quadro deve seguire la stipula di un  contratto
          di servizio tra il singolo produttore ed il  gestore  della
          piattaforma di conferimento, o  dell'impresa  di  trasporto
          dei rifiuti, in attuazione del  predetto  accordo  o  della
          predetta convenzione; 
                  qq) «sottoprodotto»: qualsiasi sostanza od  oggetto
          che soddisfa le condizioni di cui  all'  articolo  184-bis,
          comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti  in  base  all'
          articolo 184-bis, comma 2; 
                  qq-bis) «compostaggio di  comunita'»:  compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti; 
                  qq-ter)   «compostaggio»:   trattamento   biologico
          aerobico di  degradazione  e  stabilizzazione,  finalizzato
          alla   produzione   di   compost   dai   rifiuti   organici
          differenziati alla fonte, da altri materiali  organici  non
          qualificati come  rifiuti,  da  sottoprodotti  e  da  altri
          rifiuti  a  matrice  organica  previsti  dalla   disciplina
          nazionale  in   tema   di   fertilizzanti   nonche'   dalle
          disposizioni  della  parte  quarta  del  presente   decreto
          relative alla disciplina delle  attivita'  di  compostaggio
          sul luogo di produzione.» 
              «Art. 184-ter (Cessazione della qualifica di  rifiuto).
          - 1. Un rifiuto cessa  di  essere  tale,  quando  e'  stato
          sottoposto  a  un'operazione  di   recupero,   incluso   il
          riciclaggio, e soddisfi i criteri  specifici,  da  adottare
          nel rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) la sostanza o l'oggetto sono  destinati  a  essere
          utilizzati per scopi specifici; 
                b) esiste un mercato o una domanda per tale  sostanza
          od oggetto; 
                c) la  sostanza  o  l'oggetto  soddisfa  i  requisiti
          tecnici per gli scopi specifici e rispetta la  normativa  e
          gli standard esistenti applicabili ai prodotti; 
                d)  l'utilizzo  della  sostanza  o  dell'oggetto  non
          portera' a impatti  complessivi  negativi  sull'ambiente  o
          sulla salute umana. 
              2.   L'operazione   di   recupero    puo'    consistere
          semplicemente nel controllare i rifiuti per  verificare  se
          soddisfano i criteri elaborati conformemente alle  predette
          condizioni. I criteri di cui al comma 1  sono  adottati  in
          conformita' a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria
          ovvero, in mancanza di criteri comunitari,  caso  per  caso
          per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno  o  piu'
          decreti del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge 23 agosto 1988, n. 400. I criteri includono, se
          necessario, valori limite  per  le  sostanze  inquinanti  e
          tengono  conto  di  tutti  i  possibili  effetti   negativi
          sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto. 
              3. In mancanza di criteri specifici adottati  ai  sensi
          del comma 2, le autorizzazioni di cui  agli  articoli  208,
          209 e 211 e di cui al titolo III-bis  della  parte  seconda
          del presente decreto, per lo svolgimento di  operazioni  di
          recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate  o
          rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo
          6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base
          di criteri dettagliati, definiti nell'ambito  dei  medesimi
          procedimenti autorizzatori  previo  parere  obbligatorio  e
          vincolante  dell'ISPRA  o  dell'Agenzia  regionale  per  la
          protezione  ambientale  territorialmente  competente,   che
          includono: 
                a) materiali di rifiuto  in  entrata  ammissibili  ai
          fini dell'operazione di recupero; 
              b) processi e tecniche di trattamento consentiti; 
                c) criteri di qualita' per  i  materiali  di  cui  e'
          cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di
          recupero in linea con le  norme  di  prodotto  applicabili,
          compresi i valori limite per  le  sostanze  inquinanti,  se
          necessario; 
                d)  requisiti  affinche'  i   sistemi   di   gestione
          dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione
          della qualifica di rifiuto,  compresi  il  controllo  della
          qualita', l'automonitoraggio  e  l'accreditamento,  se  del
          caso; 
                e)  un  requisito  relativo  alla  dichiarazione   di
          conformita'. 
              In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi  del
          comma 2, continuano ad applicarsi,  quanto  alle  procedure
          semplificate per il recupero dei rifiuti,  le  disposizioni
          di cui al decreto del  Ministro  dell'ambiente  5  febbraio
          1998, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  72  alla
          Gazzetta  Ufficiale  n.  88  del  16  aprile  1998,  e   ai
          regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente  e
          della tutela del territorio 12 giugno 2002, n.  161,  e  17
          novembre 2005, n. 269. 
              3-bis.  Le  autorita'  competenti  al  rilascio   delle
          autorizzazioni di cui al comma  3  comunicano  all'ISPRA  i
          nuovi provvedimenti autorizzatori adottati,  riesaminati  o
          rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica  degli  stessi
          al soggetto istante. 
              3-ter. L'ISPRA, o l'Agenzia regionale per la protezione
          dell'ambiente  territorialmente  competente  delegata   dal
          predetto   Istituto,   controlla   a   campione,    sentita
          l'autorita'  competente  di  cui   al   comma   3-bis,   in
          contraddittorio con il soggetto interessato, la conformita'
          delle modalita' operative e gestionali degli impianti,  ivi
          compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le
          sostanze o  oggetti  in  uscita,  agli  atti  autorizzatori
          rilasciati nonche' alle  condizioni  di  cui  al  comma  1,
          redigendo, in caso di non conformita', apposita  relazione.
          Al  fine  di  assicurare  l'armonizzazione,  l'efficacia  e
          l'omogeneita' dei controlli di cui al  presente  comma  sul
          territorio nazionale, si applicano gli articoli 4, comma 4,
          e 6 della legge 28 giugno 2016, n. 132. 
              3.quater. - 3.quinquies. 
              3-sexies.  Con  cadenza  annuale,  l'ISPRA  redige  una
          relazione sulle verifiche  e  i  controlli  effettuati  nel
          corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter e la  comunica  al
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare entro il 31 gennaio dell'anno successivo. 
              3-septies.  Al  fine  del  rispetto  dei  principi   di
          trasparenza  e  di  pubblicita',  e'  istituito  presso  il
          Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
          mare  il  registro  nazionale   per   la   raccolta   delle
          autorizzazioni rilasciate e  delle  procedure  semplificate
          (RECER)  concluse  ai  sensi  del  presente  articolo.   Le
          autorita' competenti, al momento del  rilascio,  comunicano
          al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
          del  mare  i  nuovi  provvedimenti  autorizzatori   emessi,
          riesaminati e rinnovati nonche' gli esiti  delle  procedure
          semplificate avviate per l'inizio di operazioni di recupero
          di rifiuti ai fini del presente articolo. Con  decreto  non
          avente natura regolamentare del Ministero  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare,  sono  definite  le
          modalita' di funzionamento e di organizzazione del registro
          di  cui  al  presente  comma.  A  far  data  dall'effettiva
          operativita' del registro di  cui  al  presente  comma,  la
          comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta  con
          la sola comunicazione al registro. Alle attivita' di cui al
          presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente. 
              4. Un rifiuto che cessa di essere tale ai sensi  e  per
          gli effetti del presente articolo e' da computarsi ai  fini
          del calcolo del raggiungimento degli obiettivi di  recupero
          e riciclaggio stabiliti dal presente decreto,  dal  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209, dal decreto legislativo
          25 luglio 2005,  n.  151,  e  dal  decreto  legislativo  20
          novembre 2008, n. 188, ovvero dagli atti di recepimento  di
          ulteriori normative comunitarie, qualora e a condizione che
          siano soddisfatti i requisiti in materia di  riciclaggio  o
          recupero in essi stabiliti. 
              5. La disciplina in materia di gestione dei rifiuti  si
          applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto. 
              5-bis. La persona fisica o giuridica che utilizza,  per
          la prima volta, un  materiale  che  ha  cessato  di  essere
          considerato rifiuto e che non e' stato immesso sul  mercato
          o che immette un materiale sul mercato per la  prima  volta
          dopo che cessa  di  essere  considerato  rifiuto,  provvede
          affinche' il materiale soddisfi i pertinenti  requisiti  ai
          sensi della normativa applicabile in  materia  di  sostanze
          chimiche e prodotti collegati.  Le  condizioni  di  cui  al
          comma 1 devono essere soddisfatte prima  che  la  normativa
          sulle sostanze chimiche  e  sui  prodotti  si  applichi  al
          materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto.» 
              «Art. 185 (Esclusioni dall'ambito di applicazione). -1.
          Non rientrano nel campo di applicazione della parte  quarta
          del presente decreto: 
                a)  le  emissioni  costituite  da  effluenti  gassosi
          emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
                b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato
          non scavato e  gli  edifici  collegati  permanentemente  al
          terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.  239  e
          ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; 
                c) il suolo non contaminato e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato,  le  ceneri  vulcaniche,  laddove
          riutilizzate in sostituzione di materie  prime  all'interno
          di cicli produttivi, mediante processi  o  metodi  che  non
          danneggiano l'ambiente ne' mettono in  pericolo  la  salute
          umana; 
                d) i rifiuti radioattivi; 
                e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione  dei
          rifiuti prodotti dai materiali che hanno avuto contatto con
          materiale esplosivo edei rifiuti da «articoli pirotecnici»,
          intendendosi  i   rifiuti   prodotti   dall'accensione   di
          pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli  pirotecnici
          che abbiano cessato il periodo della  loro  validita',  che
          siano in disuso o che  non  siano  piu'  idonei  ad  essere
          impiegati per il loro fine originario; 
                f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2,
          lettera b),  del  presente  articolo,  la  paglia  e  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche
          colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura  o
          per la produzione di energia da tale biomassa, anche al  di
          fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a  terzi,
          mediante processi o metodi che non  danneggiano  l'ambiente
          ne'  mettono  in  pericolo  la  salute  umana,  nonche'  la
          posidonia  spiaggiata,  laddove  reimmessa   nel   medesimo
          ambiente marino o  riutilizzata  a  fini  agronomici  o  in
          sostituzione  di  materie  prime   all'interno   di   cicli
          produttivi, mediante processi o metodi che non  danneggiano
          l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana. 
              2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
          quarta del presente decreto, in quanto  regolati  da  altre
          disposizioni  normative   comunitarie,   ivi   incluse   le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
                a) le acque di scarico; 
                b) i sottoprodotti di  origine  animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
                c) le carcasse di animali  morti  per  cause  diverse
          dalla macellazione,  compresi  gli  animali  abbattuti  per
          eradicare  epizoozie,  e  smaltite   in   conformita'   del
          regolamento (CE) n. 1774/2002; 
                d)   i   rifiuti   risultanti   dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117; 
                d-bis) sostanze destinate a  essere  utilizzate  come
          materie prime per mangimi di cui all'articolo 3,  paragrafo
          2,  lettera  g),  del  regolamento  (CE)  n.  767/2009  del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che   non   sono
          costituite ne' contengono sottoprodotti di origine animale. 
              3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
              4. Il suolo escavato non contaminato e altro  materiale
          allo stato naturale, utilizzati in siti diversi  da  quelli
          in cui sono  stati  escavati,  devono  essere  valutati  ai
          sensi, nell'ordine, degli articoli 183,  comma  1,  lettera
          a), 184-bis e 184-ter. 
              4-bis. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in
          disuso  equalunque  tipologia  di  rifiuto   prodotto   dai
          materiali che hanno avuto contatto con materiale  esplosivo
          sono gestiti ai  sensi  del  decreto  ministeriale  di  cui
          all'articolo 34, comma 2, del decreto  legislativo  del  29
          luglio  2015,  n.  123,  e,  in  virtu'  della  persistente
          capacita'  esplodente,  nel  rispetto  delle   disposizioni
          vigenti in materia di pubblica sicurezza per  le  attivita'
          di detenzione in depositi intermedi  e  movimentazione  dal
          luogo di  deposito  preliminare  ai  depositi  intermedi  o
          all'impianto di trattamento, secondo le  vigenti  normative
          sul trasporto di  materiali  esplosivi;  il  trattamento  e
          recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti
          in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di
          pubblica sicurezza. 
              4-ter. Al fine  di  garantire  il  perseguimento  delle
          finalita' di tutela ambientale secondo le migliori tecniche
          disponibili,  ottimizzando  il  recupero  dei  rifiuti   da
          articoli pirotecnici, e'  fatto  obbligo  ai  produttori  e
          importatori  di   articoli   pirotecnici   di   provvedere,
          singolarmente o in  forma  collettiva,  alla  gestione  dei
          rifiuti derivanti dai loro  prodotti  immessi  sul  mercato
          nazionale, secondo i criteri direttivi di cui  all'articolo
          237 del presente decreto.» 
              «Art. 188 (Responsabilita' della gestione dei rifiuti).
          - 1. Il produttore iniziale, o altro detentore, di  rifiuti
          provvede al loro trattamento direttamente  ovvero  mediante
          l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla
          loro  consegna  a  un  ente  o  impresa  che  effettua   le
          operazioni di trattamento dei rifiuti,  o  ad  un  soggetto
          addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti,  pubblico
          o  privato,  nel  rispetto  della  Parte  IV  del  presente
          decreto. 
              2. Gli enti o le imprese che provvedono alla raccolta o
          al trasporto dei rifiuti a titolo professionale sono tenuti
          all'iscrizione  all'Albo  dei  Gestori  Ambientali  di  cui
          all'articolo  212  e  conferiscono  i  rifiuti  raccolti  e
          trasportati agli impianti  autorizzati  alla  gestione  dei
          rifiuti o a un centro di raccolta. 
              3. I costi della gestione dei  rifiuti  sono  sostenuti
          dal produttore iniziale dei rifiuti nonche'  dai  detentori
          che si succedono a vario titolo nelle  fasi  del  ciclo  di
          gestione. 
              4. La consegna dei rifiuti, ai  fini  del  trattamento,
          dal produttore iniziale o dal detentore ad uno dei soggetti
          di cui al comma 1, non  costituisce  esclusione  automatica
          della responsabilita' rispetto alle operazioni di effettivo
          recupero o smaltimento. Al di fuori dei casi di concorso di
          persone  nel  fatto  illecito  e  di  quanto  previsto  dal
          regolamento  (CE)  n.  1013/2006,  la  responsabilita'  del
          produttore o del detentore per il  recupero  o  smaltimento
          dei rifiuti e' esclusa nei seguenti casi: 
                a) conferimento dei rifiuti al servizio  pubblico  di
          raccolta; 
                b) conferimento dei rifiuti  a  soggetti  autorizzati
          alle attivita' di recupero o di  smaltimento  a  condizione
          che il  detentore  abbia  ricevuto  il  formulario  di  cui
          all'articolo 193  controfirmato  e  datato  in  arrivo  dal
          destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento  dei
          rifiuti al trasportatore ovvero che alla scadenza di  detto
          termine il produttore o detentore abbia provveduto  a  dare
          comunicazione  alle  autorita'  competenti  della   mancata
          ricezione    del    formulario.    Per    le     spedizioni
          transfrontaliere di rifiuti, con riferimento  ai  documenti
          previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine e'
          elevato a sei mesi e la comunicazione  e'  effettuata  alla
          Regione o alla Provincia autonoma. 
              5. Nel caso  di  conferimento  di  rifiuti  a  soggetti
          autorizzati  alle  operazioni  intermedie  di  smaltimento,
          quali il raggruppamento, il ricondizionamento e il deposito
          preliminare di cui ai punti D13, D14, D15  dell'allegato  B
          alla parte quarta del presente decreto, la  responsabilita'
          per il corretto smaltimento dei rifiuti  e'  attribuita  al
          soggetto che effettua dette operazioni. La disposizione  di
          cui al presente comma si applica sino alla data di  entrata
          in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          in  cui  sono  definite,  altresi',  le  modalita'  per  la
          verifica ed invio della comunicazione dell'avvio  arecupero
          osmaltimento dei rifiuti,  nonche'  le  responsabilita'  da
          attribuire all'intermediario dei rifiuti.» 
              «Art.   188-bis   (Sistema   di   tracciabilita'    dei
          rifiuti). - 1. Il sistema di tracciabilita' dei rifiuti  si
          compone delle procedure e degli strumenti di tracciabilita'
          dei rifiuti integrati nel  Registro  elettronico  nazionale
          per la tracciabilita' dei rifiuti. Il Registro  elettronico
          nazionale  per  la  tracciabilita'  dei  rifiuti   egestito
          direttamente dal Ministero dell'ambiente  edella  sicurezza
          energetica, con il  supporto  tecnico  operativo  dell'Albo
          nazionale  dei  gestori  di  cui  all'articolo   212.   Per
          consentire la lettura integrata dei dati,  gli  adempimenti
          relativi  alle  modalita'  di  compilazione  e  tenuta  del
          registro   di   carico   e   scarico   e   del   formulario
          identificativo  di  trasporto  dei  rifiuti,  di  cui  agli
          articoli 190 e 193, sono effettuati  secondo  le  modalita'
          dettate con uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare, adottati  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo  economico,  il
          Ministro della pubblica amministrazione, il Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti nonche', per gli aspetti  di
          competenza, il Ministro delle politiche agricole alimentari
          e forestali,sentita la Conferenza permanente per  irapporti
          tra lo Stato, le Regioni ele Province  autonome  di  Trento
          eBolzano di cui al decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281.  Con  il  decreto  di  cui  al  terzo  periodo,   sono
          determinati  gli  importi  dovuti  atitolo  di  diritti  di
          segreteria edi contributo, da  aggiornare  ogni  tre  anni,
          nonche' le modalita' di versamento. 
              2. In relazione alle esigenze organizzative e operative
          delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  e  del  Corpo
          nazionale dei vigili del  fuoco,  connesse  rispettivamente
          alla difesa e alla sicurezza  militare  dello  Stato,  alla
          tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al  soccorso
          pubblico e alla difesa civile, le procedure e le  modalita'
          con le quali il sistema di tracciabilita'  dei  rifiuti  si
          applica alle corrispondenti Amministrazioni  centrali  sono
          individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e  della
          tutela  del  territorio  e  del   mare   e   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze e, per quanto di  competenza,
          del Ministro della  difesa  e  del  Ministro  dell'interno,
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.
          281, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400. 
              3.   Il   Registro   elettronico   nazionale   per   la
          tracciabilita' dei rifiuti, collocato presso la  competente
          struttura organizzativa del Ministero dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare, e' articolato in: 
                a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei  dati  dei
          soggetti  iscritti  e  delle  informazioni  relative   alle
          specifiche  autorizzazioni  rilasciate  agli   stessi   per
          l'esercizio  di  attivita'  inerenti  alla   gestione   dei
          rifiuti; 
                b) una sezione Tracciabilita', comprensiva  dei  dati
          ambientali relativi agli adempimenti di cui  agli  articoli
          190 e 193 e dei dati afferenti ai  percorsi  dei  mezzi  di
          trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1. 
              3-bis.  Gli  enti  ele  imprese   che   effettuano   il
          trattamento dei rifiuti, iproduttori di rifiuti  pericolosi
          egli enti ele imprese che raccolgono  otrasportano  rifiuti
          pericolosi atitolo professionale oche operano  in  qualita'
          di commercianti  ed  intermediari  di  rifiuti  pericolosi,
          iConsorzi istituiti per  il  recupero  eil  riciclaggio  di
          particolari tipologie di rifiuti, nonche', con  riferimento
          ai rifiuti non pericolosi, isoggetti  di  cui  all'articolo
          189,  comma  3,  sono  tenuti  ad  iscriversi  al  Registro
          elettronico  nazionale  di  cui  al  comma  3del   presente
          articolo. 
              4. I decreti di cui ai commi 1 e 2  disciplinano  anche
          l'organizzazione  ed  il  funzionamento  del   sistema   di
          tracciabilita' di cui al presente articolo, consentendo  il
          colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e
          privati,  attraverso  apposite  interfacce,  favorendo   la
          semplificazione  amministrativa,  garantendo   un   periodo
          preliminare di  sperimentazione  e  la  sostenibilita'  dei
          costi a carico degli aderenti  al  sistema,  disponendo  in
          particolare: 
                a) i modelli ed i formati  relativi  al  registro  di
          carico  e  scarico  dei  rifiuti  ed   al   formulario   di
          identificazione  di  cui  agli  articoli  190  e  193   con
          l'indicazione altresi'  delle  modalita'  di  compilazione,
          vidimazione e tenuta in formato digitale degli stessi; 
                b) le modalita' di iscrizione al Registro elettronico
          nazionale, e relativi adempimenti, da  parte  dei  soggetti
          obbligati ovvero di coloro  che  intendano  volontariamente
          aderirvi, ai sensi del comma 3-bis, con  la  previsione  di
          criteri di gradualita' per la progressiva iscrizione  degli
          operatori; 
                c)  il   funzionamento   del   Registro   elettronico
          nazionale, ivi incluse le  modalita'  di  trasmissione  dei
          dati  relativi  ai  documenti  di  cui  alla  lettera   a),
          comprensivi dei dati di  cui  all'articolo  193,  comma  1,
          lettera d) relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto; 
                d) le modalita' per  la  condivisione  dei  dati  del
          Registro  elettronico  con  l'Istituto  superiore  per   la
          ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel
          Catasto di cui all'articolo 189; 
                e)   le   modalita'    di    interoperabilita'    per
          l'acquisizione della documentazione di cui  al  regolamento
          (CE) n. 1013/2006, nonche' le  modalita'  di  coordinamento
          tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994,  n.
          70 e gli  adempimenti  trasmessi  al  Registro  elettronico
          nazionale; 
                f) le modalita'  di  svolgimento  delle  funzioni  da
          parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1; 
                g) le modalita'  di  accesso  ai  dati  del  Registro
          elettronico nazionale da parte degli organi di controllo; 
                h) le modalita'  per  la  verifica  e  l'invio  della
          comunicazione  dell'avvio  a  recupero  o  smaltimento  dei
          rifiuti, di cui  all'articolo  188,  comma  5,  nonche'  le
          responsabilita' da attribuire all'intermediario. 
              5. Gli adempimenti relativi agli  articoli  190  e  193
          sono  effettuati  digitalmente  da   parte   dei   soggetti
          obbligati ovvero di coloro  che  intendano  volontariamente
          aderirvi ai sensi del comma 3-bis  del  presente  articolo;
          negli altri casi  i  suddetti  adempimenti  possono  essere
          assolti mediante il formato cartaceo. In entrambi i casi la
          modulistica  e'  scaricabile  direttamente   dal   Registro
          elettronico nazionale. 
              6. Al fine  di  garantire  tempestivi  adeguamenti  dei
          modelli di cui alla lettera a) del  comma  4,  in  caso  di
          intervenute novita' tecniche o operative, gli aggiornamenti
          sono adottati con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio  e  del  mare,  di  natura  non
          regolamentare, sentiti i Ministri indicati  al  comma  1  e
          sentita la Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
          Stato, le Regioni  e  le  Province  autonome  di  Trento  e
          Bolzano; 
              6-bis. L'iscrizione al Registro  elettronico  nazionale
          comporta il versamento di un diritto di segreteria e di  un
          contributo  annuale,  al  fine  di  assicurare  l'integrale
          copertura dei costi di funzionamento  del  sistema.  Con  i
          decreti di cui ai commi 1 e 2, sono determinati gli importi
          dovuti a titolo di diritti di segreteria e  di  contributo,
          da aggiornare  ogni  tre  anni,  nonche'  le  modalita'  di
          versamento. Agli oneri di funzionamento si provvede  con  i
          proventi derivanti dai  diritti  di  segreteria  e  con  il
          contributo annuale, che sono versati ad  apposito  capitolo
          dell'entrata  del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnati, con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
          delle  finanze,  ad  apposito  capitolo  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'ambiente  e  della  sicurezza
          energetica.»; 
              7. Fino all'entrata in vigore dei modelli contenuti nel
          decreto previsto al comma  1  continuano  ad  applicarsi  i
          decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e
          1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli  di  registro  di
          carico e scarico e di  formulario  di  identificazione  del
          rifiuto.» 
              «Art. 190 (Registro cronologico di carico e scarico). -
          1. Chiunque effettua a titolo  professionale  attivita'  di
          raccolta e trasporto  di  rifiuti,  i  commercianti  e  gli
          intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e  gli
          enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento
          di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti,  istituiti
          per  il  recupero  e  riciclaggio  degli  imballaggi  e  di
          particolari tipologie di rifiuti, nonche' le imprese e  gli
          enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese
          e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di
          cui all'articolo 184, comma 3, lettere  c),  d)  e  g),  ha
          l'obbligo di tenere un registro  cronologico  di  carico  e
          scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto
          la quantita' prodotta otrattata, la natura e  l'origine  di
          tali rifiuti  e  la  quantita'  dei  prodotti  e  materiali
          ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione
          per  il  riutilizzo,  riciclaggio  e  altre  operazioni  di
          recupero  nonche',  laddove  previsto,  gli   estremi   del
          formulario di identificazione di cui all'articolo 193. 
              2. Il modello  di  registro  cronologico  di  carico  e
          scarico e' disciplinato con il decreto di cui  all'articolo
          188-bis, comma 1. Fino alla data di entrata in  vigore  dei
          modelli  contenuti  nel  suddetto  decreto  continuano   ad
          applicarsi le disposizioni di cui al decreto  del  Ministro
          dell'ambiente  1°  aprile  1998,   n.   148,   nonche'   le
          disposizioni relative alla numerazione  e  vidimazione  dei
          registri   da   parte    delle    Camere    di    commercio
          territorialmente competenti con le procedure e le modalita'
          fissate dalla normativa sui registri IVA. 
              3. Le annotazioni di cui al comma 1, da  riportare  nel
          registro cronologico, sono effettuate: 
                a) per i produttori di rifiuti,  almeno  entro  dieci
          giorni lavorativi dalla  produzione  del  rifiuto  e  dallo
          scarico del medesimo; 
                b) per i soggetti che effettuano  la  raccolta  e  il
          trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla  data
          di consegna dei rifiuti all'impianto di destino; 
                c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi,
          almeno entro dieci giorni lavorativi dalla data di consegna
          dei rifiuti all'impianto di destino; 
                d) per i soggetti che  effettuano  le  operazioni  di
          recupero e di  smaltimento,  entro  due  giorni  lavorativi
          dalla presa in carico dei rifiuti. 
              4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli  articoli
          221, comma 3, lettere a) e c), 223, 224, 228,  233,  234  e
          236, possono  adempiere  all'obbligo  di  cui  al  comma  1
          tramite analoghe evidenze documentali o gestionali. 
              5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al  comma  1  gli
          imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135  del  codice
          civile, con un volume di affari annuo non superiore a  euro
          ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i  propri
          rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212,  comma  8,
          nonche', per i soli rifiuti non pericolosi,  le  imprese  e
          gli enti produttori iniziali che non hanno  piu'  di  dieci
          dipendenti. 
              6. Gli imprenditori agricoli di cui  all'articolo  2135
          del  codice   civile   produttori   iniziali   di   rifiuti
          pericolosi,  nonche'   i   soggetti   esercenti   attivita'
          ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01,  96.02.02,
          96.02.03  e  96.09.02  che  producono  rifiuti  pericolosi,
          compresi quelli aventi codice EER  18.01.03*,  relativi  ad
          aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di
          rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente
          o impresa, quando obbligati alla  tenuta  del  registro  ai
          sensi del comma 1, possono adempiere  all'obbligo  con  una
          delle seguenti modalita' che  sono  valide  anche  ai  fini
          della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189: 
                a) con la conservazione progressiva per tre anni  del
          formulario di  identificazione  di  cui  all'articolo  193,
          comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti o dei  documenti
          sostitutivi previsti dall'articolo 193; 
                b) con la conservazione per tre anni del documento di
          conferimento rilasciato  dal  soggetto  che  provvede  alla
          raccolta  di  detti  rifiuti   nell'ambito   del   circuito
          organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. 
              7. I soggetti la cui produzione annua  di  rifiuti  non
          eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi  e  le
          quattro tonnellate di rifiuti pericolosi,  in  luogo  della
          tenuta in proprio dei registri  di  carico  e  scarico  dei
          rifiuti, possono adempiere  tramite  le  organizzazioni  di
          categoria  interessate  o  loro  societa'  di  servizi  che
          provvedono  ad  annotare  i  dati  con   cadenza   mensile,
          mantenendo presso  la  sede  operativa  dell'impresa  copia
          delle annotazioni o, comunque,  rendendola  tempestivamente
          disponibile su richiesta degli organi di controllo. 
              8. Per le attivita' di gestione dei rifiuti  costituiti
          da rottami ferrosi e non  ferrosi,  gli  obblighi  connessi
          alla tenuta dei registri di carico e scarico  si  intendono
          assolti  anche  tramite  l'utilizzo  dei  registri  IVA  di
          acquisto e di vendita secondo le procedure e  le  modalita'
          fissate dall'articolo 39 del decreto del  Presidente  della
          Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche. 
              9. Le operazioni di gestione dei centri di raccolta  di
          cui  all'articolo  183  sono  escluse  dagli  obblighi  del
          presente articolo limitatamente ai rifiuti non  pericolosi.
          Per i rifiuti pericolosi  la  registrazione  del  carico  e
          dello scarico puo'  essere  effettuata  contestualmente  al
          momento  dell'uscita  dei  rifiuti  stessi  dal  centro  di
          raccolta  e  in  maniera  cumulativa  per  ciascun   codice
          dell'elenco dei rifiuti. 
              10. I registri sono tenuti, o resi accessibili,  presso
          ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di  recupero  e
          di smaltimento  di  rifiuti,  ovvero  per  le  imprese  che
          effettuano attivita'  di  raccolta  e  trasporto  e  per  i
          commercianti e gli intermediari, presso la sede  operativa.
          I registri, integrati con i formulari di  cui  all'articolo
          193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati  per
          tre anni dalla data dell'ultima registrazione.  I  registri
          relativi alle operazioni  di  smaltimento  dei  rifiuti  in
          discarica devono essere conservati a tempo indeterminato  e
          consegnati     all'autorita'     che     ha      rilasciato
          l'autorizzazione, alla chiusura dell'impianto.  I  registri
          relativi agli impianti dismessi o  non  presidiati  possono
          essere tenuti  presso  la  sede  legale  del  soggetto  che
          gestisce l'impianto. 
              11. I  registri  relativi  ai  rifiuti  prodotti  dalle
          attivita' di manutenzione di cui all'articolo  230  possono
          essere tenuti nel luogo di produzione  dei  rifiuti,  cosi'
          come definito dal medesimo articolo. Per  rifiuti  prodotti
          dalle   attivita'   di   manutenzione   di    impianti    e
          infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi, i
          registri  possono  essere  tenuti   presso   le   sedi   di
          coordinamento organizzativo del  gestore,  o  altro  centro
          equivalente, previa comunicazione all'ARPA territorialmente
          competente ovvero al Registro elettronico nazionale di  cui
          all'articolo 188-bis. 
              12.  Le  informazioni  contenute  nel   registro   sono
          utilizzate anche ai fini  della  comunicazione  annuale  al
          Catasto di cui all'articolo 189. 
              13. Le informazioni contenute nel  registro  sono  rese
          disponibili in qualunque momento all'autorita' di controllo
          che ne faccia richiesta.» 
              «Art. 191 (Ordinanze contingibili e  urgenti  e  poteri
          sostitutivi). - 1. Ferme restando le  disposizioni  vigenti
          in materia di tutela ambientale, sanitaria  e  di  pubblica
          sicurezza, con particolare  riferimento  alle  disposizioni
          sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5  della  legge
          24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale
          della protezione civile, qualora si verifichino  situazioni
          di eccezionale ed urgente necessita' di tutela della salute
          pubblica  e  dell'ambiente,  e  non  si  possa   altrimenti
          provvedere, il  Presidente  della  Giunta  regionale  o  il
          Presidente  della  provincia  ovvero  il  Sindaco   possono
          emettere,   nell'ambito   delle   rispettive    competenze,
          ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
          temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti,  anche
          in  deroga  alle  disposizioni   vigenti,   nel   rispetto,
          comunque,  delle  disposizioni  contenute  nelle  direttive
          dell'Unione  europea,  garantendo  un  elevato  livello  di
          tutela  della  salute  e   dell'ambiente.   Non   ecomunque
          consentito derogare alle disposizioni contenute nel  codice
          dei  contratti  pubblici  nell'ambito  dell'affidamento  di
          servizi di gestione integrata  dei  rifiuti  urbani.  Dette
          ordinanze sono comunicate al Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, al Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  al  Ministro  della  salute,  al
          Ministro delle attivita' produttive,  al  Presidente  della
          regione e all'autorita' d'ambito di  cui  all'articolo  201
          entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia  per  un
          periodo non superiore a sei mesi. 
              2.  Entro   centoventi   giorni   dall'adozione   delle
          ordinanze di cui al comma 1,  il  Presidente  della  Giunta
          regionale promuove ed adotta le iniziative  necessarie  per
          garantire la  raccolta  differenziata,  il  riutilizzo,  il
          riciclaggio e  lo  smaltimento  dei  rifiuti.  In  caso  di
          inutile decorso del termine e di accertata inattivita',  il
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare  diffida  il  Presidente  della  Giunta  regionale   a
          provvedere entro sessanta giorni e, in caso di  protrazione
          dell'inerzia, puo' adottare in  via  sostitutiva  tutte  le
          iniziative necessarie ai predetti fini. 
              3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le  norme  a
          cui si intende derogare e sono  adottate  su  parere  degli
          organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si  esprimono
          con specifico riferimento alle conseguenze ambientali. 
              4. Le ordinanze  di  cui  al  comma  1  possono  essere
          reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi  per  ogni
          speciale forma di gestione dei rifiuti.  Qualora  ricorrano
          comprovate necessita', il Presidente della regione d'intesa
          con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
          e del mare puo' adottare, dettando specifiche prescrizioni,
          le ordinanze di cui al  comma  1  anche  oltre  i  predetti
          termini. 
              5. Le ordinanze di cui al comma  1  che  consentono  il
          ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti
          pericolosi sono comunicate  dal  Ministro  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e  del  mare  alla  Commissione
          dell'Unione europea.» 
              «Art. 193 (Trasporto dei rifiuti). -  1.  Il  trasporto
          dei rifiuti, eseguito da enti o imprese, e' accompagnato da
          un formulario di identificazione  (FIR)  dal  quale  devono
          risultare i seguenti dati: 
                a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore; 
                b) origine, tipologia e quantita' del rifiuto; 
                c) impianto di destinazione; 
                d) data e percorso dell'istradamento; 
                e) nome ed indirizzo del destinatario. 
              2. Con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          sono   disciplinati   il   modello   del   formulario    di
          identificazione del rifiuto e le modalita' di  numerazione,
          vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro  elettronico
          nazionale,  con  possibilita'  di  scaricare  dal  medesimo
          Registro elettronico il formato  cartaceo.  Possono  essere
          adottati modelli di formulario per particolari tipologie di
          rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. 
              3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  dei  modelli
          contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          continuano  ad   applicarsi   il   decreto   del   Ministro
          dell'ambiente  1°  aprile  1998,   n.   145,   nonche'   le
          disposizioni relative alla numerazione e vidimazione  dagli
          uffici  dell'Agenzia  delle  entrate  o  dalle  Camere   di
          commercio, industria, artigianato  e  agricoltura  o  dagli
          uffici regionali e provinciali  competenti  in  materia  di
          rifiuti. La vidimazione dei formulari di identificazione e'
          gratuita e non e' soggetta ad alcun diritto  o  imposizione
          tributaria. 
              4.  Fino  all'emanazione  dei  modelli  contenuti   nel
          decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario
          in  formato  cartaceo  e'  redatto  in  quattro  esemplari,
          compilati, datati e firmati  dal  produttore  o  detentore,
          sottoscritti altresi' dal  trasportatore;  una  copia  deve
          rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre,
          sottoscritte e datate  in  arrivo  dal  destinatario,  sono
          acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che
          provvede a trasmetterne una al produttore o  al  detentore.
          La trasmissione della quarta copia puo'  essere  sostituita
          dall'invio mediante posta  elettronica  certificata  sempre
          che  il  trasportatore  assicuri   la   conservazione   del
          documento  originale  ovvero   provveda,   successivamente,
          all'invio  dello  stesso  al  produttore.  Le   copie   del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
              5. Fino alla data di  entrata  in  vigore  dei  modelli
          contenuti nel decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,
          in alternativa alle modalita'  di  vidimazione  di  cui  al
          comma 3, il formulario di identificazione  del  rifiuto  e'
          prodotto in  format  esemplare,  conforme  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato
          da  un  numero  univoco,  tramite   apposita   applicazione
          raggiungibile  attraverso  i  portali  istituzionali  delle
          Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi  in  duplice
          copia. La medesima applicazione rende disponibile, a coloro
          che   utilizzano   propri   sistemi   gestionali   per   la
          compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio
          anche  in  modalita'  telematica  al  fine  di   consentire
          l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario. Una
          copia rimane presso il produttore e l'altra  accompagna  il
          rifiuto fino a destinazione. Il trasportatore trattiene una
          fotocopia del formulario compilato in tutte le  sue  parti.
          Gli altri soggetti coinvolti  ricevono  una  fotocopia  del
          formulario completa in tutte le sue  parti.  Le  copie  del
          formulario devono essere conservate per tre anni. 
              6.  Durante  la  raccolta  e  il  trasporto  i  rifiuti
          pericolosi  devono  essere  imballati  ed  etichettati   in
          conformita' atutte le norme vigenti in materia,comprese, in
          particolare, le disposizioni in  materia  di  trasporto  di
          merci pericolose su strada equelle di pubblica sicurezza. 
              7. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          al trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta di cui
          all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale  degli
          stessi; al soggetto che gestisce il servizio  pubblico;  ai
          trasporti di rifiuti speciali  non  pericolosi,  effettuati
          dal produttore dei rifiuti stessi  in  modo  occasionale  e
          saltuario.  Sono  considerati  occasionali  e  saltuari   i
          trasporti effettuati per non piu' di cinque  volte  l'anno,
          che  non  eccedano  la  quantita'  giornaliera  di   trenta
          chilogrammi o di trenta litri. 
              8. Le disposizioni di cui al comma 1 non  si  applicano
          altresi'  al  trasporto  di   rifiuti   speciali   di   cui
          all'articolo 184,  comma  3,  lettera  a),  effettuato  dal
          produttore in modo occasionale e saltuario,  come  definito
          al comma 7, per il conferimento  al  gestore  del  servizio
          pubblico di raccolta, ovvero  al  circuito  organizzato  di
          raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp), con
          i quali sia stata stipulata apposita convenzione. 
              9.   Per    i    rifiuti    oggetto    di    spedizioni
          transfrontaliere, il formulario di cui al presente articolo
          e' sostituito dai  documenti  previsti  dall'articolo  194,
          anche con  riguardo  alla  tratta  percorsa  su  territorio
          nazionale. 
              10. Il formulario di identificazione di cui al comma 1,
          con riguardo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in
          agricoltura,  puo'   sostituire   il   documento   di   cui
          all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
          99 e  successive  modificazioni,  a  condizione  che  siano
          espressamente riportate in maniera chiara  e  leggibile  le
          specifiche informazioni  di  cui  all'allegato  III  A  del
          citato decreto legislativo  n.  99  del  1992,  nonche'  le
          sottoscrizioni  richieste,  ancorche'  non   previste   nel
          modello del formulario. 
              11.  La  movimentazione  dei   rifiuti   esclusivamente
          all'interno di aree private non e' considerata trasporto ai
          fini  della  Parte  quarta  del  presente  decreto  e   non
          necessita di formulario di identificazione. 
              12.   La   movimentazione   dei   rifiuti   tra   fondi
          appartenenti  alla  medesima  azienda  agricola,  ancorche'
          effettuati percorrendo la pubblica via, non e'  considerata
          trasporto ai fini  del  presente  decreto  qualora  risulti
          comprovato  da  elementi  oggettivi  ed  univoci  che   sia
          finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa
          a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e  la  distanza
          fra i fondi non sia superiore a quindici chilometri; non e'
          altresi'  considerata  trasporto  la   movimentazione   dei
          rifiuti  effettuata  dall'imprenditore  agricolo   di   cui
          all'articolo 2135 del codice civile  dai  propri  fondi  al
          sito  che  sia   nella   disponibilita'   giuridica   della
          cooperativa di  cui  e'  socio,  ivi  compresi  i  consorzi
          agrari,  qualora  sia  finalizzata  al  raggiungimento  del
          deposito temporaneo. 
              13. Il documento commerciale di cui al regolamento (CE)
          n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  per
          gli  operatori  soggetti  all'obbligo  della   tenuta   dei
          registri di  carico  e  scarico  di  cui  all'articolo  190
          sostituisce  a  tutti  gli   effetti   il   formulario   di
          identificazione di cui al comma 1. Con il  decreto  di  cui
          all'articolo  188-bis,  comma  1,  sono   disciplinate   le
          modalita' di trasmissione al Registro elettronico nazionale
          (REN). 
              14. La micro-raccolta, intesa come raccolta di  rifiuti
          da parte di un unico raccoglitore  o  trasportatore  presso
          piu'  produttori  o  detentori,  svolta   con   lo   stesso
          automezzo, ovvero presso diverse unita' locali dello stesso
          produttore, deve essere effettuata nel termine  massimo  di
          48 ore; nei formulari di identificazione dei rifiuti devono
          essere indicate tutte le tappe intermedie  effettuate.  Nel
          caso in cui il percorso dovesse  subire  delle  variazioni,
          nello spazio relativo alle annotazioni deve essere indicato
          a cura del trasportatore il percorso realmente effettuato. 
              15. Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione  di
          trasporto, nonche' le soste tecniche per le  operazioni  di
          trasbordo, ivi compresi quelli  effettuati  con  cassoni  e
          dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili  che
          proseguono il trasporto, non rientrano nelle  attivita'  di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1,  aa),  purche'
          le stesse siano dettate da  esigenze  di  trasporto  e  non
          superino  le  72  ore,  escludendo  dal  computo  i  giorni
          interdetti alla circolazione. 
              16. Il formulario di identificazione dei rifiuti di cui
          al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti il modello F  di
          cui al decreto ministeriale 16 maggio 1996,  n.  392  e  la
          scheda di cui all'allegato IB  del  decreto  del  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  8
          aprile 2008. 
              17.    Nella    compilazione    del    formulario    di
          identificazione,  ogni  operatore  e'  responsabile   delle
          informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria
          competenza. Il trasportatore non e' responsabile per quanto
          indicato nel formulario di identificazione dal produttore o
          dal detentore dei rifiuti e per  le  eventuali  difformita'
          tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e
          consistenza,   fatta   eccezione   per    le    difformita'
          riscontrabili in base alla comune diligenza. 
              18.   Ferma   restando   la   disciplina   in    merito
          all'attivita' sanitaria e  relativi  rifiuti  prodotti,  ai
          fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da
          assistenza sanitaria svolta al  di  fuori  delle  strutture
          sanitarie di riferimento e  da  assistenza  domiciliare  si
          considerano  prodotti  presso  l'unita'  locale,   sede   o
          domicilio dell'operatore  che  svolge  tali  attivita'.  La
          movimentazione    di    quanto    prodotto,    dal    luogo
          dell'intervento fino alla sede di chi  lo  ha  svolto,  non
          comporta   l'obbligo   di   tenuta   del   formulario    di
          identificazione del rifiuto e non necessita  di  iscrizione
          all'Albo ai sensi dell'articolo 212. 
              19. I rifiuti derivanti da attivita' di manutenzione  e
          piccoli interventi edili, ivi incluse le attivita'  di  cui
          alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano  prodotti
          presso l'unita' locale, sede o domicilio del  soggetto  che
          svolge tali attivita'. Nel caso  di  quantitativi  limitati
          che non giustificano l'allestimento di un deposito dove  e'
          svolta l'attivita', il trasporto  dal  luogo  di  effettiva
          produzione alla  sede,  in  alternativa  al  formulario  di
          identificazione, e' accompagnato dal documento di trasporto
          (DDT)  attestante  il  luogo   di   effettiva   produzione,
          tipologia e quantita' dei materiali, indicando il numero di
          colli  o  una  stima  del  peso  o  volume,  il  luogo   di
          destinazione. 
              20. Per le attivita' di cui all'articolo 230, commi 1 e
          3, con riferimento alla movimentazione del materiale  tolto
          d'opera  prodotto,  al  fine  di  consentire  le  opportune
          valutazioni  tecniche  e  di  funzionalita'  dei  materiali
          riutilizzabili, lo stesso e' accompagnato dal documento  di
          trasporto  (DDT)   attestante   il   luogo   di   effettiva
          produzione, tipologia e quantita' dei materiali,  indicando
          il numero di colli o una stima del peso o volume, il  luogo
          di destinazione.» 
              «Art.  193-bis  (Trasporto  intermodale).  -  1.  Fermi
          restando gli obblighi in materia  di  tracciabilita'  e  le
          eventuali      responsabilita'      del      trasportatore,
          dell'intermediario, nonche' degli altri  soggetti  ad  esso
          equiparati per la violazione  degli  obblighi  assunti  nei
          confronti  del   produttore,   il   deposito   di   rifiuti
          nell'ambito di attivita' intermodale di carico  e  scarico,
          trasbordo e soste  tecniche  all'interno  di  porti,  scali
          ferroviari, interporti,  impianti  di  terminalizzazione  e
          scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono
          affidati in attesa della presa in carico  degli  stessi  da
          parte di un'impresa navale o ferroviaria o che effettua  il
          successivo  trasporto,  non  rientra  nelle  attivita'   di
          stoccaggio di cui all'articolo 183, comma 1, lettera aa), a
          condizione che non  superi  il  termine  finale  di  trenta
          giorni e che  i  rifiuti  siano  presi  in  carico  per  il
          successivo trasporto entro sei giorni dalla  data  d'inizio
          dell'attivita' di deposito. 
              2. Nell'ipotesi in cui i rifiuti  non  siano  presi  in
          carico  entro  sei  giorni  dall'inizio  dell'attivita'  di
          deposito, il soggetto al quale i rifiuti sono affidati deve
          darne comunicazione formale, non  oltre  le  successive  24
          ore, all'autorita' competente ed al produttore nonche',  se
          esistente,  all'intermediario  o  al   soggetto   ad   esso
          equiparato che ha organizzato il trasporto. Il  produttore,
          entro i ventiquattro giorni successivi alla ricezione della
          comunicazione e' tenuto a provvedere alla presa  in  carico
          dei rifiuti per il successivo trasporto  ed  alla  corretta
          gestione dei rifiuti stessi. 
              3. L'invio della comunicazione e la presa in carico dei
          rifiuti nel  rispetto  dei  termini  indicati  al  comma  2
          escludono la responsabilita' per attivita' di stoccaggio di
          rifiuti non autorizzato, ai sensi dell'articolo 256,  fermo
          restando l'obbligo, per il soggetto al quale i rifiuti sono
          affidati in attesa della presa in carico, di garantire  che
          il deposito sia effettuato  nel  rispetto  delle  norme  di
          tutela ambientale e sanitaria. 
              4. Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i  rifiuti
          sono affidati in attesa della presa in carico degli  stessi
          da parte di un'impresa navale o ferroviaria o altra impresa
          per il  successivo  trasporto,  sono  posti  a  carico  dei
          precedenti detentori  e  del  produttore  dei  rifiuti,  in
          solido tra loro.».